Inammissibile il ricorso fondato su motivi aspecifici e riproduttivi delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4723 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di indicare specificamente l’atto del processo oggetto di asserito travisamento, come prescritto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. È parimenti generico, e come tale inammissibile, il motivo che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi posti a base della censura, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il reato di furto si consuma nel momento in cui la refurtiva passa, anche solo per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell’agente, restando irrilevanti la durata del possesso e l’eventuale scoperta immediata della condotta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 23 gennaio 2024, confermava la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con i primi due motivi si denunciavano vizi di motivazione, rispettivamente in ordine al valore attribuito alla fuga dell’imputato e alla mancata esclusione della punibilità. Il terzo motivo censurava il riconoscimento del furto come consumato anziché tentato; il quarto contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il primo motivo — oltre a risolversi in doglianze di puro fatto, non deducibili in sede di legittimità — era fondato su motivi che si risolvevano nella reiterazione di quelli già proposti in appello e ivi puntualmente disattesi. Tali motivi, privi di attitudine critica argomentata, dovevano considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, non essendo indicato quale fosse l’atto del processo asseritamente travisato, da specificare ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il secondo motivo, oltre a riprodurre i medesimi profili di inammissibilità, era generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicava gli elementi posti a base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Non emergeva dalla sentenza impugnata che la persona offesa avesse vigilato durante il furto richiedendo l’intervento dei Carabinieri: la ricostruzione alternativa era versata in fatto e non consentita. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell’agente, richiamando Sez. IV n. 11683 del 2018 e Sez. V n. 36022 del 2022.

Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto generico e manifestamente infondato. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente non si confrontava con le ragioni di diniego né indicava elementi positivi. Quanto alla recidiva, la motivazione risultava in sintonia con le Sezioni Unite n. 5859 del 2011, per le quali il giudice deve verificare se il nuovo episodio sia concretamente significativo sotto il profilo della maggiore colpevolezza e pericolosità, con richiamo anche alla Corte cost. n. 192 del 2007.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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