Messa alla prova e sanzioni accessorie della patente: competenza al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 33956 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 224 cod. strada, poiché esse rientrano nella competenza del Prefetto. L’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato e va tenuto distinto dalle ipotesi previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che, in deroga al menzionato art. 224, attribuiscono al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di relativa competenza.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 febbraio 2025 il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada, estinto per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per un anno.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada: il Tribunale avrebbe esercitato una potestà spettante al Prefetto. Poiché la messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato, in assenza di un positivo accertamento della penale responsabilità il potere di applicare la sanzione dovrebbe essere riconosciuto in capo al Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando un consolidato orientamento di legittimità. Secondo tale indirizzo, il giudice che dichiari l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 224 cod. strada, riservate alla competenza del Prefetto.

Il percorso argomentativo muove da una sostanziale differenza tra due fattispecie. L’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato. Le ipotesi previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, lasciano invece al giudice — in deroga al menzionato art. 224 — la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

La Corte ha richiamato a sostegno plurimi precedenti: con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 2024 e Sez. 4, n. 3717 del 2023; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 4, n. 17446 del 2025, Sez. 6, n. 29796 del 2017, Sez. 4, n. 39107 del 2016, Sez. 4, n. 29639 del 2016 e Sez. 4, n. 40069 del 2015.

Su tali basi è stato disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente di guida, che è stata eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di relativa competenza. L’applicazione di principi consolidati e la non particolare complessità delle questioni hanno indotto la Corte a redigere la motivazione in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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