Differimento facoltativo pena: pericolosità sociale ostativa anche per le infermità psichiche (Cass. pen. Sez. 1 n. 867 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica, anche nelle forme della detenzione domiciliare surrogatoria, è concedibile quando ricorra una prognosi infausta ravvicinata, l’opportunità di cure non praticabili in regime inframurario, o condizioni di salute che rendano l’espiazione contraria al senso di umanità. La valutazione del tribunale di sorveglianza deve essere concreta, non limitata all’astratto quadro patologico, e deve considerare la comparazione tra la durata della pena, l’età del condannato e la sua pericolosità sociale. La presenza di indicatori di pericolosità sociale è elemento ostativo al beneficio, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen. L’istanza di differimento obbligatorio ex art. 146 cod. pen. deve essere espressamente formulata.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di differimento pena facoltativo e di detenzione domiciliare presentata dal detenuto, affetto da disturbo borderline della personalità e tossicodipendenza, rilevando la mancanza del requisito sanitario e la presenza di indicatori di pericolosità sociale.
Avverso l’ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione di documentazione sanitaria attestante l’impossibilità di gestire la patologia in regime detentivo e l’omessa pronuncia su un’istanza avanzata ai sensi dell’art. 146 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che il tribunale di sorveglianza si fosse attenuto ai principi giurisprudenziali in materia di differimento facoltativo della pena. L’ordinanza impugnata aveva infatti compiuto un esame completo e analitico della situazione sanitaria del detenuto, basandosi su relazioni aggiornate che attestavano la non particolare gravità delle patologie e l’assenza di un imminente pericolo di vita.
Quanto al disturbo della personalità, il giudice di merito aveva valutato il contenuto delle relazioni psichiatriche, le successive richieste di trasferimento e la relazione sanitaria dell’istituto di destinazione, dalla quale risultava un costante monitoraggio delle condizioni di salute. La Corte ha quindi escluso evidenti carenze motivazionali su profili decisivi, ribadendo che il tribunale non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico ma deve esaminare le condizioni di salute in concreto, come avvenuto nel caso di specie.
Con riferimento all’omessa pronuncia sull’art. 146 cod. pen., la Corte ha rilevato che l’istanza era generica, non essendo stata formulata espressamente una richiesta di differimento obbligatorio. In ogni caso, l’esclusione delle condizioni per il differimento facoltativo rende sostanzialmente obbligata quella per il differimento obbligatorio.
Infine, la Corte ha precisato che il profilo della pericolosità sociale, non censurato dal ricorrente, costituisce, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen., un elemento ostativo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena. La condanna alle spese processuali e l’omissione delle generalità del ricorrente completano il dispositivo.
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Nota della Redazione
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