Misure cautelari, attualità del pericolo e modalità reiterabili della condotta (Cass. pen. Sez. VI n. 33510 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non coincide con l’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma esprime una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale. Oggetto di apprezzamento è la potenzialità criminale dell’indagato e l’effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L’attualità, pur richiedendo valutazione autonoma rispetto alla concretezza, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, cioè dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato. Quanto all’adeguatezza della misura, la valutazione non può fondarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, possibili ma non probabili secondo regole di comune esperienza, dovendo poggiare sulla prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici indicativi della scarsa capacità di autocontrollo.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha sostituito con la custodia in carcere la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari a un indagato gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. L’indagato avrebbe avuto la disponibilità di circa cinque chili di hashish.
Secondo il Tribunale, la sostituzione con la misura meno afflittiva era stata disposta in assenza di un effettivo elemento di novità, non potendo assumere tale rilievo l’indicazione, ai fini dell’esecuzione, di un Comune diverso da quello di commissione dei fatti. Le modalità della condotta, attuata mediante spedizione postale della sostanza, prescindevano da un particolare contesto territoriale. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sul rilievo che il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato il diverso contesto territoriale, le dinamiche criminali di inserimento e le dimensioni ridotte del Comune di esecuzione, con maggiore possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione consolidata del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione. La giurisprudenza richiamata — Sez. 6, n. 3043 del 27.11.2015, dep. 2016, Esposito; Sez. 2, n. 26093 del 31.03.2016, Centineo; Sez. 2, n. 18745 del 14.04.2016, Modica; Sez. 6, n. 15978 del 27.11.2015, Garrone — esclude che l’attualità coincida con l’imminenza del pericolo, riconducendola a una continuità del rischio nella dimensione temporale.
La Corte richiama anche le Sezioni Unite n. 20769 del 28.04.2016, Lovisi, che hanno affermato come l’attualità sia legata alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, pur da valutare autonomamente rispetto alla concretezza, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
Sul versante dell’adeguatezza, la Corte ribadisce che la valutazione in relazione agli arresti domiciliari non può basarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, possibili in rerum natura ma non probabili secondo regole di comune esperienza, dovendo invece fondarsi sulla prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici indicativi della scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25.02.2023, M).
Il Tribunale ha applicato correttamente tali principi. L’indagato aveva ottenuto la disponibilità della sostanza mediante spedizione di un pacco formalmente intestato ad altra persona e aveva occultato la sostanza nell’abitazione di un altro soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari in un luogo diverso. Si tratta di una modalità della condotta chiaramente reiterabile in qualsiasi luogo, quindi anche in caso di misura meno restrittiva, data l’impossibilità degli arresti domiciliari di scongiurare il rischio di reiterazione, con modalità sovrapponibili, dei comprovati contatti con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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