Obbligo di motivazione sulle difese in tema di ruolo dell’indagato (Cass. pen. Sez. II n. 33419 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame è tenuto a motivare sui rilievi difensivi specifici che, ove fondati, elidono la contestazione del ruolo attribuito all’indagato. Non è sufficiente il suo coinvolgimento nei contatti con gli autori del delitto, qualora la motivazione sorvoli sulle questioni di fondo poste dalla difesa. L’obbligo di motivazione impone di chiarire le modalità di identificazione dell’indagato e di confrontarsi con gli atti di indagine che ne collocano le utenze in luoghi incompatibili con quello del reato. La carenza motivazionale su aspetti rilevanti della ricostruzione del fatto giustifica l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari, per i reati di concorso in rapina aggravata ai danni di un istituto bancario e di riciclaggio dell’autovettura utilizzata per commettere il primo delitto. Il Tribunale, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento impositivo, elidendo la rilevanza indiziaria di alcune risultanze investigative originariamente poste a carico dell’indagato.
Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al proprio concorso nei fatti contestati.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte riconosce che il Tribunale ha correttamente individuato elementi investigativi di indubbio valore indiziante circa un qualche coinvolgimento del ricorrente nella rapina, emergente dai suoi contatti con gli autori del delitto e dal pernottamento in un B&B vicino a quello degli altri indagati nelle fasi antecedenti e successive al crimine.
Tuttavia, poiché all’indagato è stato contestato di essere stato uno degli esecutori materiali del crimine, la motivazione del provvedimento impugnato sorvola sulle due questioni di fondo poste dalla difesa con apposita memoria in sede di riesame, ove erano richiamati specifici atti di indagine.
In primo luogo, il Tribunale non ha chiarito come si fosse giunti alla identificazione del ricorrente come uno dei rapinatori che avevano fatto accesso all’istituto di credito, considerato che egli avrebbe agito travisato in volto. In secondo luogo, non ha affrontato il rilievo secondo cui, da una informativa di polizia giudiziaria, il telefono cellulare del ricorrente e quello della sua convivente si trovavano in luoghi incompatibili con quello del reato nell’orario di interesse, nonostante una conversazione intercorsa circa tre ore prima del delitto.
La carenza motivazionale su tali aspetti assai rilevanti della ricostruzione del fatto, evidenziati dalla difesa, giustifica l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un più approfondito esame di merito in relazione al ruolo effettivamente assunto dall’indagato nel delitto.
Nota della Redazione
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