Travisamento innocuo e attualità del pericolo di recidiva nella cautela (Cass. pen. Sez. VI n. 33509 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento in cui incorra il giudice della cautela, laddove indichi una tipologia di sostanza stupefacente diversa da quella in concreto detenuta, non inficia la motivazione dell’ordinanza quando la valutazione sulla pericolosità permanga sorretta da altri e convergenti indici, quali le quantità detenute e le modalità dell’arresto. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non postula l’imminenza della commissione di un ulteriore reato, ma esprime una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi in rapporto alla potenzialità criminale dell’indagato e all’effettività del rischio che la misura è chiamata a neutralizzare. Tale requisito, pur oggetto di autonoma valutazione rispetto alla concretezza, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia ha confermato l’ordinanza con cui, nei confronti dell’indagato, era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine al ritenuto pericolo di recidiva. Il pericolo era stato desunto dalla detenzione di sostanze di diversa tipologia, ma il ricorrente ha evidenziato che si trattava di hashish e non di eroina: un travisamento, assume la difesa, decisivo nella scelta della misura cautelare da applicare.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento dell’errore materiale in cui è incorso il Tribunale, che alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata ha fatto riferimento all’eroina anziché all’hashish.
Tale errore, tuttavia, non inficia il senso e la portata della valutazione compiuta dal giudice della cautela. Il Tribunale ha infatti correttamente valorizzato le quantità di sostanza e le modalità dell’arresto, da cui emerge il carattere non occasionale della condotta, l’esistenza di collegamenti strutturati con contesti del traffico di stupefacenti e, in particolare, rapporti fiduciari con fornitori di elevato spessore criminale.
La Corte sottolinea quindi che, al di là dell’errore materiale, nulla di specifico è stato dedotto dalla difesa. Il travisamento, per risultare decisivo, avrebbe dovuto incidere sugli indici effettivamente posti a fondamento della valutazione cautelare, e non su un riferimento meramente descrittivo.
Sul piano del requisito cautelare, la Corte richiama un orientamento consolidato: l’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza della commissione di un ulteriore reato, ma va intesa come continuità del pericolo nella sua dimensione temporale. Oggetto di apprezzamento è la potenzialità criminale dell’indagato e l’effettività del rischio che la misura è chiamata a neutralizzare. In questa prospettiva la Corte richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 3043 del 2015 e Sez. 2, n. 26093 del 2016, unitamente al precedente delle Sezioni Unite, n. 20769 del 2016, che ha chiarito come l’attualità sia desumibile dai medesimi indici rivelatori della concretezza, ovvero le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’indagato.
Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro, con trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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