Contraffazione di marchio: reato di pericolo e irrilevanza della grossolanità (Cass. pen. Sez. VII n. 33574 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. è reato di pericolo e tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali. Ne consegue che la configurabilità della contraffazione grossolana non esclude la sussistenza del reato, non occorrendo la realizzazione dell’inganno. Pertanto non ricorre l’ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano tratti in inganno. La gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21/03/2025, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, con richiamo alla tesi del falso grossolano e al reato impossibile; il mancato riconoscimento dell’offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; l’eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente sostiene la tesi del falso grossolano e l’ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. Il motivo è dichiarato inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Esso è quindi solo apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata della decisione impugnata.

Nel merito, la sentenza di appello motiva correttamente come il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. sia integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La previsione legislativa, osserva la Corte, tutela in via principale e diretta non la libera determinazione del singolo acquirente, ma la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi. Tali segni individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta dunque di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Non ricorre pertanto l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 16807 dell’11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01.

Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni di aspecificità: esso non si confronta con la sentenza impugnata, che chiarisce come l’istituto non sia applicabile per l’insidiosità della condotta e per la reiterata violazione di disposizioni penali analoghe.

Il terzo motivo, che contesta l’eccessività della pena, è dichiarato inammissibile perché non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto con il riferimento ai precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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