Omessa notifica al difensore di fiducia in appello e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. III n. 24154 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia nominato dall’imputato ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale insanabile. A nulla rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, ovvero al precedente difensore di fiducia ormai revocato, poiché l’imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. La nomina effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua comunicazione all’autorità giudiziaria procedente: in mancanza dell’avviso al difensore così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce.
Il Fatto
Con sentenza del 10 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, per quanto qui rileva, ha confermato la responsabilità penale dell’imputato e rideterminato la pena in diminuzione rispetto alla condanna pronunciata dal Tribunale di Roma del 9 dicembre 2024, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la nullità della citazione per il giudizio di appello. Nel primo grado l’imputato era assistito da altro difensore, che aveva depositato atto di appello il 18 febbraio 2025. Il giorno successivo, dalla casa circondariale in cui si trovava ristretto, l’imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia come unico difensore, con revoca delle precedenti nomine; il nuovo difensore aveva depositato in via telematica, il 21 febbraio 2025, atto di impugnazione, accettato dal sistema alle ore 17:54 dello stesso giorno. Il difensore era venuto a conoscenza del procedimento di appello in via fortuita, quando l’udienza era già stata celebrata, senza aver ricevuto alcuna notificazione circa la fissazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, verificando dall’esame degli atti depositati dalla difesa la correttezza della prospettazione. Il nuovo difensore, nominato il 19 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. con revoca dei precedenti difensori, e con nomina già conosciuta alla cancelleria della Corte di appello, non aveva ricevuto alcun avviso della fissazione dell’udienza per il giudizio di appello, nel quale l’imputato era stato rappresentato erroneamente dal difensore di fiducia precedentemente revocato.
Trova dunque applicazione il principio secondo cui l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, nel caso di specie al precedente difensore di fiducia ormai revocato. L’imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 26266 del 18.01.2018 e Sez. IV n. 7968 del 06.12.2013, dep. 19.02.2014.
Più nello specifico, la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all’autorità giudiziaria procedente. In mancanza dell’avviso al difensore così nominato sono pertanto affetti da nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce, come affermato da Sez. I n. 7189 del 21.09.2022, dep. 20.02.2023.
In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 123 c.p.p. – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale