Conversione dell’appello in ricorso e inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Cass. pen. Sez. VI n. 33627 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, sancita dal previgente art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., è autonoma rispetto alla modifica del secondo comma operata dall’art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114. Essa era operante alla data della sentenza impugnata e giustifica la conversione dell’appello in ricorso per cassazione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente ricorribilità della pronuncia ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Il criterio del tempus regit actum, invocato con riguardo alla novella del 2024, non è pertinente quando la preclusione trovi fondamento in una disposizione già vigente al momento della decisione.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 388, terzo comma, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. La vicenda riguarda la contestata sottrazione di un’autovettura di proprietà dell’imputata, sottoposta a pignoramento, di cui altri aveva la custodia.

Nell’unico motivo il ricorrente ha dedotto la superficialità della valutazione della prova logica sull’elemento psicologico, rilevando che tutti gli atti della procedura esecutiva erano stati notificati a mani della madre convivente e che la mancata restituzione del veicolo e il mancato adempimento del debito originario dimostrerebbero la volontarietà della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di appello, con ordinanza del 20 gennaio 2025, aveva riqualificato il reato di cui all’art. 388, terzo comma, cod. pen. in quello del successivo settimo comma e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Cassazione, ritenendo la sentenza inappellabile. La conversione dell’appello in ricorso è stata operata in ragione della generale inappellabilità, prevista dal terzo comma dell’art. 593 cod. proc. pen., delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa: tale era il reato originariamente contestato e così quello riqualificato.

La Corte ritiene non conferente il riferimento alla modifica del secondo comma dell’art. 593 cod. proc. pen., operata dall’art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114. Il Procuratore generale aveva sostenuto che, in assenza di disciplina transitoria, il criterio del tempus regit actum avrebbe comportato l’operatività del regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, richiamando Sez. V n. 6984 del 05.02.2025.

Il ragionamento non coglie nel segno. L’inappellabilità rilevata nell’ordinanza di trasmissione è indipendente dalla novella del 2024, poiché trova fondamento nel previgente terzo comma — e non nel secondo — dell’art. 593 cod. proc. pen. ed era certamente operante alla data della sentenza impugnata. Correttamente, dunque, è stata ritenuta la ricorribilità della pronuncia a mente dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto alla spettanza della conversione, la Corte richiama il consolidato principio di Sez. Un. n. 45371 del 31.10.2001: quando un provvedimento sia impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice adito, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, trasmettendo gli atti al giudice competente. Nel solco di Sez. V n. 42578 del 27.09.2024, l’appello non va dichiarato inammissibile ma convertito in ricorso.

Nel merito, la motivazione del primo giudice sulla mancanza di prova del dolo non presenta profili di manifesta illogicità. La Corte ribadisce che non spetta al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, richiamando Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997 e Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020. Sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione quando il vizio non è manifesto, secondo Sez. II n. 9106 del 12.02.2021. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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