Responsabilità 231 e dubbio sulla riferibilità dell’interesse alla società (Cass. pen. Sez. III n. 34593 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ai sensi del d. Igs. n. 231/2001, l’accertamento dell’interesse e vantaggio in favore della società costituisce elemento costitutivo della fattispecie e non può fondarsi su un giudizio meramente ipotetico. Quando la persona fisica autrice del reato presupposto sia al contempo amministratore della società e titolare di una ditta individuale operante nel medesimo settore, e il terreno interessato sia in parte riconducibile all’una e in parte all’altra, il ragionevole dubbio sulla riferibilità dei rifiuti all’attività della sola società giustifica la pronuncia assolutoria. La valutazione degli elementi istruttori a sostegno di tale dubbio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Sono pertanto inammissibili le censure che, senza indicare concreti elementi di segno contrario, sollecitino una rivalutazione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2026, con la quale il Tribunale ha assolto la società dall’illecito amministrativo contestato ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d. Igs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152/2006.
Il reato era ascritto alla persona fisica che rivestiva il ruolo di legale rappresentante della società, nei confronti della quale si è proceduto separatamente. Il ricorso si articola in quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della continuità normativa tra la formulazione vigente e quella previgente della norma incriminatrice; motivazione apparente nel richiamo al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio; fondatezza del giudizio assolutorio su un dubbio congetturale; omessa valutazione e travisamento di elementi decisivi della prova. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo, ritenuto assorbente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura è generica: il ricorrente non indica la modifica normativa intervenuta né illustra le ragioni giuridiche per le quali, ove applicabile l’art. 2 cod. pen., essa avrebbe potuto determinare un diverso esito di condanna. Soprattutto, la doglianza non si confronta con la motivazione del Tribunale, che è logicamente preliminare rispetto alla questione della successione di leggi penali nel tempo.
Il giudice di merito ha infatti fondato l’assoluzione sulla non certa riferibilità dell’interesse e del vantaggio, previsti dall’art. 5 d. Igs. n. 231/2001 quale elemento costitutivo della responsabilità dell’ente, all’uno o all’altro dei soggetti giuridici coinvolti. La contestazione era stata elevata nei confronti della sola società, ma la stessa imputazione riconduceva alla persona fisica tanto il ruolo di amministratore unico quanto la titolarità della ditta individuale, parimenti operante nel settore edile e parimenti titolare della disponibilità del terreno.
La Corte richiama il tenore della contestazione e la relazione di servizio acquisita agli atti, dalla quale emerge che l’intervento era seguito a una segnalazione relativa alla combustione illecita di rifiuti da parte di una impresa edile non ulteriormente specificata, e che il terreno recintato era adibito a deposito di materiali tanto per la società quanto per la ditta individuale.
Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto non provata la certa riferibilità dei rifiuti all’interesse e al vantaggio della società, valorizzando l’operatività di entrambi i soggetti nel medesimo settore, la disponibilità del terreno in capo a ciascuno di essi e la riconducibilità di entrambi alla medesima persona fisica. Si tratta di argomento di valutazione tipicamente fattuale, riservato al giudice di merito.
Non emergono profili di manifesta illogicità, di contraddittorietà della motivazione o di travisamento della prova. Le censure, piuttosto, tendono a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in cassazione, senza offrire concreti elementi a sostegno della diversa ricostruzione del fatto o della certa riconducibilità dei rifiuti all’attività della sola società.
Nota della Redazione
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