Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e contestazioni non deducibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33601 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, non assolvendo essi la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non sono deducibili in sede di legittimità le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla sussistenza della recidiva, ove il giudice di merito abbia motivato in modo esente da evidenti illogicità. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l’esame di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, all’esito del giudizio di appello, la sentenza è stata confermata. La Corte d’appello di Lecce, con pronuncia del 02.10.2024, ha ritenuto la sussistenza della responsabilità in relazione al reato di ricettazione, escludendo la configurabilità dell’errore di fatto invocato dalla difesa e negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con affermazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la correttezza della motivazione sull’elemento psicologico del reato; la sussistenza di uno scusabile errore di fatto sulla necessità di un titolo di guida; la mancata applicazione delle attenuanti generiche; la contestazione della recidiva. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i quattro motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo motivo, che contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità quanto all’elemento psicologico della ricettazione, è ritenuto indeducibile: esso si risolve nella mera ripetizione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che a pagina 3 della sentenza aveva chiarito come l’imputato non avesse fornito alcuna verosimile giustificazione del possesso della motocicletta.
Analoga sorte è riservata al secondo motivo, con cui si afferma la sussistenza di uno scusabile errore di fatto sulla necessità di un titolo di guida. La Corte lo dichiara indeducibile perché fondato su motivi che reiterano pedissequamente quelli già proposti in appello, dove il giudice aveva motivato, a pagina 4, come si trattasse di un errore su norme giuridiche del tutto inidoneo a influire sulla responsabilità penale.
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La sentenza impugnata ha correttamente motivato alle pagine 4 e 5, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ai precedenti penali e alla recidiva infraquinquennale.
Anche il quarto motivo, che contesta la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, essendo tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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