Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 30710 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura che investe la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto è estranea al numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito, in punto di responsabilità, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Il travisamento della prova è deducibile solo se desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, con l’onere di allegare gli atti su cui la censura si fonda.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 21.10.2024, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e travisamento della prova.

La questione riguarda il rinvenimento di sostanza stupefacente nel vano airbag di un’autovettura. I giudici di merito hanno ricondotto la droga al ricorrente, che si trovava alla guida del veicolo, e a un terzo proprietario dell’auto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del motivo. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni restano insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

La Corte rileva che, nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali.

Tale percorso non è censurabile, sotto il profilo della razionalità, e si fonda su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La Corte richiama le considerazioni del giudice a quo, che ha affermato la riferibilità dello stupefacente rinvenuto nel vano airbag tanto al ricorrente quanto al proprietario dell’auto, valorizzando la circostanza che il primo fosse alla guida del veicolo e i contatti emersi dai tabulati telefonici con soggetti gravati da precedenti penali in materia di spaccio, immediatamente prima. Ha inoltre ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sarebbe messo alla guida a causa dei dolori alla gamba accusati dal proprietario.

La Corte esamina poi la deduzione di travisamento della prova. Il ricorrente lo desume dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, senza tuttavia allegare al ricorso le trascrizioni dei tabulati telefonici dai quali inferire che solo l’utenza del terzo avesse avuto contatti con soggetti gravati da precedenti in materia di spaccio. Il ricorso è pertanto inammissibile.

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle spese del procedimento, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, e il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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