Nessuna nullità per parere DDA su reati ostativi di seconda fascia (Cass. pen. Sez. I n. 33625 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai benefici penitenziari, l’acquisizione di un parere non previsto dalla legge nel corso dell’istruttoria non integra alcuna nullità, poiché il generale principio di tassatività delle nullità, cristallizzato nell’art. 177 cod. proc. pen., esige che il vizio sia espressamente previsto dalla legge ovvero riconducibile alle ipotesi degli artt. 178 cod. proc. pen. e seguenti. La valutazione di pericolosità del condannato attiene al merito e può fondarsi su elementi ulteriori rispetto alle sentenze irrevocabili, sempre che la motivazione sia congrua e lineare. Il ricorso che riproponga le medesime ragioni già discusse nel merito è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Un condannato con fine pena fissato all’08.10.2031 presentava istanze di detenzione domiciliare, sia ordinaria ex art. 47-ter ord. pen., sia speciale ex art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la prima e rigettava la seconda. Contro tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi muovono da una matrice comune. La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza abbia espletato l’istruttoria “rafforzata” e abbia richiesto alla DDA un parere non previsto dalla normativa vigente, pur vertendosi su un reato ostativo di seconda fascia, con conseguente pretesa nullità.
La Corte respinge la tesi. La sussistenza di tale nullità non è ricavabile da alcuna norma. L’accoglimento della doglianza contrasterebbe con il principio di tassatività delle nullità, secondo cui un atto è viziato solo quando la legge lo prevede espressamente o la fattispecie rientra negli artt. 178 cod. proc. pen. e seguenti. Il principio, cristallizzato nell’art. 177 cod. proc. pen., è ribadito dalle Sezioni Unite n. 26 del 2000, n. 10 del 1998 e n. 9 del 1998.
Il quarto e il quinto motivo vengono trattati congiuntamente. La difesa contesta la ritenuta sussistenza di una condizione associativa mai accertata e il rilievo attribuito al carico pendente e alla sanzione disciplinare. La Corte rileva che la valutazione posta a fondamento del rigetto non attiene a una futura partecipazione associativa, ma alla pericolosità attuale del condannato, dedito al commercio internazionale di stupefacenti e privo di alcuna resipiscenza.
La motivazione è congrua e lineare, priva di contraddittorietà logica o infratestuale. La difesa non supera la soglia della censura assertiva e generica. Il ricorso per cassazione non può fondarsi su motivi che ripropongano le ragioni già discusse e ritenute infondate nel merito: tali motivi, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. IV n. 19364 del 2024, Sez. VI n. 23014 del 2021, Sez. II n. 42046 del 2019), sono inammissibili per difetto di specificità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto alla detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., la Corte richiama la consolidata giurisprudenza (Sez. I n. 4796 del 2020): la nozione di impossibilità della madre deve connettersi a fattori oggettivi, non surrogabili dalla mera difficoltà economica del condannato. Il ricorso è quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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