Omesso esame motivo nuovo conclusioni scritte appello annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 33686 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello penale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., le parti possono introdurre motivi nuovi con le conclusioni scritte depositate fino a quindici giorni prima dell’udienza. Il giudice di appello che ometta di esaminare il motivo nuovo, ritualmente e tempestivamente proposto, incorre in nullità della sentenza per carenza di motivazione, con conseguente annullamento con rinvio. La sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, depositata dopo la pronuncia di primo grado e la presentazione dell’atto di appello, legittima l’introduzione del motivo nuovo volto al riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità ex art. 628, secondo comma, cod. pen., senza che la sua proposizione integri violazione del divieto di motivi nuovi.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’imputato per il delitto di tentata rapina impropria, rideterminando la pena e riconoscendo l’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. come prevalente sulla recidiva.
Con le conclusioni scritte depositate il 18 marzo 2025, la difesa aveva introdotto un motivo nuovo, chiedendo il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di appello non aveva dato alcuna risposta a tale richiesta. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla constatazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 è stata depositata il 13 maggio 2024, quindi dopo la pronuncia di primo grado e dopo la presentazione dell’atto di appello.
Da ciò deriva che all’appellante era consentito formulare il motivo nuovo, finalizzato a ottenere il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, con le conclusioni scritte. La difesa ha depositato le conclusioni con il motivo nuovo il 18 marzo 2025, tredici giorni liberi prima dell’udienza, e dunque tempestivamente, in applicazione dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., norma vigente dal 1° luglio 2024, che consente alle parti di presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza.
La Corte di appello ha invece ignorato detto motivo, limitandosi a riconoscere la prevalenza dell’attenuante comune sulla recidiva, in ragione del modestissimo valore economico del bene oggetto della tentata sottrazione e della minima violenza posta in essere. Tale omissione integra il vizio motivazionale denunciato.
La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, affinché valuti se, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, sussistano le condizioni per riconoscere anche l’attenuante del fatto di lieve entità. Il riconoscimento dell’attenuante comune non osta a un nuovo apprezzamento della condotta, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante, che postula una valutazione del fatto nel suo complesso.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, ormai consolidato, secondo cui, se il primo giudice ha già applicato la circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice di appello deve accertare se sussistano profili ulteriori di meritevolezza non ancora apprezzati, non essendo consentita una doppia valutazione favorevole dei medesimi elementi.
Nota della Redazione
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