Revisione esclusa per mera divergenza interpretativa sugli stessi fatti storici (Cass. pen. Sez. II n. 33687 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, l’inconciliabilità tra giudicati richiesta dall’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. non va intesa come contraddittorietà logica tra le valutazioni espresse nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano. Una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti storici, conseguente a un mutamento di giurisprudenza o a una differente perimetrazione dell’elemento costitutivo del reato, non integra quindi la dedotta inconciliabilità. Ne deriva che non è utilizzabile come “altra sentenza penale irrevocabile” una decisione che, muovendo dagli stessi fatti, si limiti a riqualificarli, né sono automaticamente estensibili al condannato le riflessioni in iure svolte su posizioni processuali autonome di altri coimputati.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso una sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile per effetto di una declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione. L’istante fondava la richiesta sull’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., assumendo un contrasto tra giudicati: mentre la sua posizione era rimasta ferma al reato di peculato ex art. 314 cod. pen., le impugnazioni dei concorrenti avevano condotto alla riqualificazione del fatto ex art. 316-ter cod. pen., con estinzione per prescrizione.
Il ricorrente ha censurato la motivazione dell’ordinanza sotto il profilo della contraddittorietà e della violazione dell’art. 630 cod. proc. pen., contestando i tre argomenti addotti dalla Corte territoriale e sostenendo che la inconciliabilità andrebbe valutata sul piano storico-naturalistico della configurazione del reato, non su quello delle mere divergenze interpretative.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., secondo cui la revisione è ammessa quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Tra le tre linee argomentative spese in via alternativa dalla Corte territoriale, i giudici di legittimità reputano sufficiente e assorbente quella relativa alla inconciliabilità tra le sentenze irrevocabili.
La Corte chiarisce il contenuto dell’istituto: l’inconciliabilità non consiste nella contraddittorietà logica tra le valutazioni compiute nelle due decisioni, ma in un’oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto sui quali esse si fondano. Su questa base risultano irrilevanti le divergenze di sola qualificazione giuridica.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il proprio precedente Sez. VI n. 22826 del 30.04.2024, reso su vicenda analoga, ove si è escluso il contrasto tra giudicati in presenza di un mutamento di giurisprudenza intervenuto sui medesimi fatti accertati nelle due sentenze poste a confronto, attesa la diversa perimetrazione della nozione di “possesso” rilevante agli effetti penali.
Applicando tale principio, il giudice di legittimità rileva che la contestazione ascritta al ricorrente concerneva condotte poste in essere unicamente dal medesimo, non in concorso con altri soggetti: essa non è dunque sic et simpliciter sovrapponibile alle posizioni di altri coimputati e postula un’autonoma valutazione del fatto specifico, preclusa dalla tardività dell’impugnazione, senza automatiche estensioni delle riflessioni in iure svolte su vicende processuali diverse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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