Ricorso per cassazione sottoscritto dall’imputato e non dal difensore è inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 33694 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato, anziché da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile. L’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, impone che la sottoscrizione del ricorso di legittimità sia posta da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. La firma del difensore costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non una mera formalità legata alla certezza della paternità dell’atto. Il difetto genetico dell’atto introduttivo rende superflua ogni valutazione dei motivi proposti. L’inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, nell’ambito di un procedimento penale, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 388 cod. pen., disponendo che il pubblico ministero formulasse nei termini di legge l’imputazione a carico dell’indagato.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 388 cod. pen., con il secondo il vizio di motivazione in relazione all’art. 595 cod. pen. e con il terzo la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 409 cod. proc. pen. e per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità, che assume carattere dirimente rispetto a tutti i motivi proposti. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità.

Il Collegio ricorda che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., stabilendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

A sostegno della propria lettura la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8914 del 21.12.2017, che hanno individuato la ratio delle modifiche normative nella necessità della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Secondo tale indirizzo, il quadro normativo trova giustificazione nell’esigenza di assicurare un alto livello di professionalità nella redazione dell’atto di impugnazione, scoraggiando al contempo la prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’albo speciale ma formalmente sottoscritti dagli assistiti per eludere il precetto dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore costituisce dunque espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non una mera formalità legata alla certezza della paternità dell’atto. Ne deriva che i temi proposti restano superati dalla genetica inidoneità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.

L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarata de plano. Ad essa consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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