Estradizione: prescrizione e divieto di custodia non rilevano in convalida (Cass. pen. Sez. VI n. 33717 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari, è sufficiente la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo emesso in relazione a un dato titolo di reato, e il pericolo di fuga. La questione relativa alla prescrizione del reato non è deducibile in tale fase, poiché attiene al merito della domanda estradizionale e presuppone la domanda stessa. Alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. non si applica il divieto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza della Corte d’appello di Palermo, emessa nell’ambito di una procedura di estradizione verso il Messico, con cui è stato convalidato il suo arresto e applicata la custodia cautelare in carcere. Propone ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo lamenta la violazione degli artt. 157 e ss. e 640 cod. pen. e dell’art. 3, lett. f), legge n. 89 del 2015: la Corte territoriale, qualificata la condotta come truffa, avrebbe omesso di rilevare il motivo di rifiuto obbligatorio della prescrizione maturata secondo la legge dello Stato di esecuzione. Con il secondo deduce la violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., e il carattere apparente della motivazione sul pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. In tema di estradizione, ai fini della convalida dell’arresto e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari, è sufficiente la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo riferito a un dato titolo di reato, e il pericolo di fuga. Non occorre che dalla motivazione risulti la descrizione dei fatti posti a base della domanda estradizionale, ancora da inviare.
La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 46402 del 2019, Sez. VI n. 35048 del 2005 e Sez. VI n. 10981 del 2008, nonché, quanto alla condizione di urgenza integrata dal rischio di fuga, Sez. VI n. 3889 del 2012 e Sez. VI n. 25164 del 2008. La questione della prescrizione non è dunque deducibile in questa fase: manca la domanda di estradizione da cui desumere eventuali periodi di sospensione, e in ogni caso si tratta di questione di merito.
Il secondo motivo è respinto come complessivamente infondato. Quanto alla prima censura, la Corte esclude che alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. si applichi il divieto, previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena da eseguire non supererà i tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno (Sez. VI n. 23632 del 2024).
Quanto al pericolo di fuga, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente argomentato valorizzando l’assenza di radicamento nel territorio, la gravità del fatto per cui procedono le autorità estere e le modalità con cui il ricorrente ha raggiunto l’Italia, reputati sintomatici del rischio di sottrazione alla consegna (Sez. VI n. 26647 del 2024). Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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