Mandato di arresto europeo: errore materiale non apre un quarto grado (Cass. pen. Sez. VI n. 33716 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di correzione dell’errore materiale non può costituire lo strumento per riproporre questioni già oggetto di esame e di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione. La deduzione di un preteso errore materiale dell’ordinanza di consegna temporanea, in realtà funzionale a censurare il merito della decisione divenuta definitiva, è inammissibile in quanto tende a un non consentito quarto grado di giudizio. La questione pregiudiziale sollecitata è priva di rilevanza nell’ordinamento interno, poiché lo Stato emittente, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha perimetrato temporalmente la richiesta di consegna, delimitando così l’ambito della cognizione riservata alla Corte di appello, che non può disporre la consegna per un periodo maggiore rispetto a quello indicato nel mandato di arresto europeo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello la correzione dell’errore materiale di una precedente ordinanza con cui la stessa Corte, decidendo sul mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga, aveva disposto la sua consegna temporanea per la durata di un mese. La Corte di appello ha rigettato la richiesta e avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 CEDU, del Trattato di Lisbona, della Carta di Nizza, della decisione quadro 2002/584 recepita dalla legge n. 69 del 2005, nonché dei principi di proporzionalità e di mutuo riconoscimento. Il preteso errore materiale sarebbe consistito nell’aver dato esecuzione al mandato in relazione alla partecipazione del ricorrente a tutte le udienze del processo belga e non alle sole udienze da celebrare nel mese di marzo, con conseguente asserita violazione del diritto di difesa e involontaria contumacia nel processo straniero.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa decisiva: con sentenza n. 27654 del 9 luglio 2024 questa stessa Corte ha già dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’ordinanza che il ricorrente assume viziata da errore materiale. In quella sede erano stati ritenuti manifestamente infondati tutti i motivi che il nuovo ricorso ripropone, compreso quello relativo all’asserita violazione del diritto di difesa.

Il Collegio ricorda come fosse già stato osservato che si trattava di questione incompatibile con il consenso prestato dal ricorrente alla consegna temporanea, richiesta dallo Stato emittente per il periodo di un mese al fine di consentirgli la partecipazione alle udienze calendarizzate dal 10 marzo al 31 marzo 2025, e comunque non dedotta in appello. Era stato inoltre chiarito che non è deducibile nella procedura di consegna la questione relativa alla pendenza di procedimenti paralleli, trattandosi di questione da proporre dinanzi a una delle autorità investite della trattazione di uno dei due procedimenti.

Su questa base il motivo è dichiarato inammissibile: attraverso la mera deduzione di un errore materiale il ricorrente tenta di ottenere un non consentito quarto grado di giudizio. L’ordinanza impugnata ha correttamente sottolineato che l’ordinanza del 6 giugno 2024 è divenuta definitiva e che le questioni proposte erano già state ampiamente trattate dalla Corte con la sentenza richiamata.

Quanto alla questione pregiudiziale sollecitata, essa è priva di rilevanza in relazione all’ordinamento interno. Lo Stato emittente, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha perimetrato temporalmente la richiesta di consegna temporanea, delimitando l’ambito della cognizione riservata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che non poteva disporre la consegna per un periodo maggiore rispetto a quello indicato nel mandato di arresto europeo.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *