Autoriciclaggio e competenza territoriale: perfezionamento nel luogo del primo atto decettivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 12911 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di autoriciclaggio, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, il reato deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. Tale principio si applica anche alla cessione di crediti di provenienza illecita, imponendo al giudice cautelare di verificare se il negozio stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, e di valutare l’eventuale configurabilità di una fattispecie a consumazione prolungata.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, avente ad oggetto il profitto conseguito da una società corrispondente a una somma di denaro. La vicenda riguardava condotte di creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previsti dall’art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013, con riguardo al c.d. sismabonus acquisti. Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato deriverebbe da false attestazioni concernenti la demolizione di fabbricati, in realtà risalente di oltre venti anni, e la realizzazione di nuovi fabbricati non ancora avvenuta.

Il sequestro era stato disposto per le contestazioni di violazione fiscale di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e per autoriciclaggio, qualificato come diretto nei confronti della società e per equivalente sui beni dell’amministratore di fatto. Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, tra cui la violazione di legge in ordine alla determinazione della competenza territoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, di valenza assorbente, avente ad oggetto la violazione di legge in relazione alla determinazione della competenza territoriale. Il ricorrente si doleva del fatto che l’ordinanza impugnata, pur riconoscendo come fattispecie più grave quella di autoriciclaggio, non avesse individuato il luogo di consumazione del reato, affermando contraddittoriamente che sarebbe stato verosimile che la consumazione fosse avvenuta nel territorio di competenza del Tribunale, ove gli indagati hanno il centro dei loro interessi, pretermettendo la valutazione dei contratti di cessione di credito.

Il giudice di legittimità ha rilevato come l’ordinanza impugnata non avesse affrontato la questione se l’atto di cessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, determinando l’immutazione del titolare/creditore. La Corte ha inoltre evidenziato come il Tribunale non avesse spiegato in qual modo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito da parte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione.

Richiamando la disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. cod. civ. e, in particolare, l’art. 1264 cod. civ., la Corte ha precisato che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto valutare la possibilità di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata, in cui il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi e, in particolare, nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione.

In applicazione del principio per cui, ai fini della competenza territoriale per il delitto di riciclaggio, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, esso si perfeziona nel luogo in cui si realizza il primo atto, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, assorbite le residue censure, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, affinché provveda ad emendare le criticità rilevate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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