Mandato ad impugnare e successione delle leggi processuali penali (Cass. pen. Sez. V n. 33772 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d.lgs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo dell’ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. L’art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024, che ha circoscritto al solo difensore di ufficio l’obbligo di depositare il mandato ad impugnare, opera esclusivamente per le impugnazioni presentate dopo tale data. Ne consegue che la disparità di trattamento tra difensore di fiducia e difensore di ufficio, riferita alla nuova formulazione della norma, non assume rilievo per le impugnazioni anteriori, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata sul nuovo testo.
Il Fatto
Con ordinanza del 4 marzo 2025 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello presentato il 27 febbraio 2024 dal difensore di ufficio nell’interesse dell’imputato, avverso la pronuncia di primo grado. Il giudice distrettuale ha rilevato la mancanza dello specifico mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, prescritto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. La difesa ha invocato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, lamentando la disparità di trattamento rispetto all’imputato assistito da difensore di fiducia, il quale, dopo la legge n. 114/2024, può proporre appello senza il mandato. In via subordinata ha prospettato questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la corretta applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. da parte del giudice distrettuale. Trattandosi di questione processuale, la Cassazione ha preliminarmente precisato di essere giudice dei presupposti della decisione, potendo valutare la correttezza in diritto del provvedimento anche prescindendo dalla motivazione offerta.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la legge n. 114/2024 non contempla alcuna norma transitoria volta a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore. Da ciò deriva l’applicazione del principio tempus regit actum: le impugnazioni presentate nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater restano valutate secondo tali disposizioni.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13808 del 24 ottobre 2024, depositata l’8 aprile 2025, che ha affermato come la disciplina dell’abrogato comma 1-ter continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Pur essendosi le Sezioni Unite espresse sul solo comma 1-ter, il principio è stato ritenuto valido anche per il comma 1-quater, parimenti modificato nelle sole modalità di presentazione dell’impugnazione, come confermato da Sez. IV n. 14453 del 4 febbraio 2025, depositata il 14 aprile 2025.
Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte ha affermato che non è corretto riferirsi al nuovo testo dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., vigente alla data del provvedimento impugnato. Rileva invece la disposizione vigente al momento della presentazione dell’appello, intervenuta il 27 febbraio 2024, quando l’allegazione del mandato ad impugnare era prevista sia per il difensore di fiducia sia per quello di ufficio. La disparità di trattamento evocata dal ricorso, afferendo alla nuova formulazione, non assume dunque rilievo nella fattispecie.
Conseguentemente, la Corte ha escluso ogni spazio per l’interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo disposto normativo non applicabile e per la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata. Ha inoltre ricordato come la piena legittimità costituzionale della precedente formulazione dei commi 1-ter e 1-quater sia stata più volte affermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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