La partecipazione al sodalizio mafioso per affiliazione rituale e messa a disposizione (Cass. pen. Sez. 2 n. 16333 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio. L’affiliazione rituale può costituire grave indizio di partecipazione ove risulti espressione di un patto reciprocamente vincolante. Il delitto di assistenza agli associati di cui all’art. 418 cod. pen. postula, invece, una condotta favoreggiatrice posta in essere da persona estranea al sodalizio, essendo assorbita nell’art. 416-bis cod. pen. quando l’assistenza sia prestata da un aderente nell’ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi. È configurabile il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, richiedendosi comunque la verifica della provenienza delle risorse e la finalità elusiva, di cui deve essere consapevole il concorrente. Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione del reato permanente di associazione mafiosa.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, aveva derubricato la condotta di un imputato dal reato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso operante nella Capitale a quello di assistenza agli associati. La Corte territoriale aveva inoltre assolto un altro imputato dal reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale e numerosi imputati, deducendo plurimi motivi riguardanti la sussistenza dell’addebito associativo e dei reati fine, il trattamento sanzionatorio e le qualificazioni giuridiche operate dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale con riguardo alla posizione dell’imputato derubricato, censurando la motivazione della sentenza impugnata per aver omesso una valutazione complessiva del compendio indiziario. In particolare, i giudici di legittimità hanno valorizzato gli elementi trascurati dalla Corte territoriale, quali i continuativi rapporti dell’imputato con numerosi sodali e l’esistenza di un programma di conferimento di una dote in occasione di una riunione di ndrangheta, prevista ma non effettuata. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di riforma della decisione di primo grado, vige un obbligo di motivazione rafforzata, che impone un confronto critico con il ragionamento probatorio del giudice precedente.

Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite Modaffari, la Corte ha ribadito che la partecipazione all’associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, che si concretizzi in una effettiva “messa a disposizione” per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L’affiliazione rituale può costituire grave indizio di partecipazione, mentre il delitto di assistenza agli associati presuppone una condotta di favoreggiamento realizzata da un soggetto estraneo al sodalizio. L’annullamento con rinvio è stato disposto anche per la posizione di un altro imputato, limitatamente alla recidiva, la cui applicazione e la cui misura erano state ritenute prive di motivazione.

Quanto agli altri motivi di ricorso, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità dell’associazione mafiosa, ritenendo sussistente il requisito dell’esteriorizzazione del metodo mafioso sulla base delle condotte di intimidazione poste in essere per acquisire il controllo di settori economici. Sono state altresì respinte le doglianze in materia di intestazione fittizia di beni, avendo la Corte chiarito che il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione all’acquisto di fatto di quote di società già operative e che il dolo specifico del concorrente può consistere nella consapevolezza dell’altrui finalità elusiva. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alle posizioni esaminate, con rigetto dei restanti ricorsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 418 c.p.

Tutte le 5 sentenze sull'art. 418 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *