Resistenza a pubblico ufficiale: serve nesso finalistico con l’atto d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 33774 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. presuppone che la condotta violenta o minacciosa sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d’ufficio. Il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto: non basta che le minacce siano rivolte al pubblico ufficiale in occasione di un’attività inerente alla sua funzione. Occorre uno stretto collegamento causale, sorretto dal dolo specifico, tra violenza o minaccia e compimento dell’atto d’ufficio. Il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, impugna la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, il detenuto — in attesa di essere ammesso alla sala colloqui e temendo di non poter partecipare a una partita tra genitori detenuti e figli — inveiva e minacciava l’assistente capo che tentava di spiegargli le ragioni del ritardo e, con un pugno, rompeva il vetro di protezione di una cassetta antincendio.

Avverso la pronuncia di appello il ricorrente propone tre motivi: nullità per notifica del decreto di citazione a uno solo dei due difensori di fiducia; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della resistenza; omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il decreto di citazione in appello era stato notificato a uno solo dei due difensori di fiducia. La Corte ribadisce che, a fronte della notifica ad almeno uno dei difensori, grava sul difensore regolarmente citato l’onere di eccepire tempestivamente la nullità all’udienza. La nullità a regime intermedio resta sanata dalla mancata proposizione dell’eccezione da parte dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente. È onere del difensore presente — anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia — verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore e il motivo della mancata comparizione (Sez. Un. n. 39060 del 16/7/2009; Sez. 5 n. 55800 del 3/10/2018).

Il secondo motivo è fondato e assorbente anche rispetto al terzo. La questione riguarda l’individuazione dell’atto d’ufficio che la condotta avrebbe ostacolato. Il reato presuppone che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d’ufficio: è richiesto il dolo specifico. Il comportamento non tenuto a tale scopo, per quanto illecito ad altro titolo, non integra il delitto (Sez. 6 n. 36367 del 6/6/2013). Non integrano resistenza le minacce che non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto, ma rappresentino una forma di contestazione (Sez. 6 n. 31544 del 18/6/2009).

Dalla ricostruzione di merito emerge un episodio di indebita reazione del detenuto rispetto al ritardo nell’ammissione alla sala colloqui: condotta che può integrare oltraggio e danneggiamento, ma non resistenza. La sentenza di appello individuava l’atto d’ufficio nel tentativo di riportare alla calma l’imputato. Per la Corte non si può costruire il reato ipotizzando che l’atto consista in tale tentativo: le minacce sono state conseguenziali al ritardo, e dal testo non emerge alcuna condotta ostativa al ristabilimento dell’ordine.

Ne consegue l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello rinnovare la valutazione sulla sussistenza del fatto alla luce dei principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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