Recidiva ex art. 99 c.p. e sindacato di legittimità motivazionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 2142 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui primo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sia del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata. In tema di tentativo di rapina impropria, la configurabilità del reato richiede che l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. In presenza di contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in sede di legittimità solo per contraddittorietà o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per il reato di rapina impropria, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato il giudizio di responsabilità e la relativa pena. L’imputato deduceva cinque motivi di ricorso, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, alla sussistenza dell’aggravante del travisamento del volto, alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ne ha rilevato l’infondatezza o l’aspecificità. In particolare, il primo motivo è stato dichiarato generico, in quanto il ricorrente si limitava ad affermare l’esistenza di soli elementi di sospetto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva effettuato una valutazione congiunta dei dati indiziari. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 34952 del 2021, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo atti idonei alla sottrazione, usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Quanto alla circostanza aggravante del volto travisato, il motivo è stato ritenuto meramente reiterativo, essendo basato su elementi fattuali già valutati dal giudice di merito, che aveva richiamato la descrizione della persona offesa e le immagini del sistema di videosorveglianza. Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, in base al quale il giudice, in presenza di recidiva contestata, deve verificare la concreta significatività della reiterazione come sintomo di pericolosità sociale.
In relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato la valutazione del giudice di merito non censurabile, essendo ancorata a elementi specifici come l’intensità del dolo e l’entità delle lesioni, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale giudizio è insindacabile se non contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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