Nessuna retrodatazione dei termini cautelari se permane il reato associativo (Cass. pen. Sez. V n. 33871 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. subordina l’operatività dell’istituto alla connessione qualificata di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e alla anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima. Quando la seconda ordinanza abbia ad oggetto un delitto associativo a contestazione “aperta”, la cui consumazione non sia cessata al momento dell’emissione della prima misura, la retrodatazione non può essere disposta, non risultando verificabile né la desumibilità del reato nel suo corretto perimetro cronologico né la sua anteriorità. La verifica del perimetro temporale della permanenza è doverosa anche in sede cautelare, e il giudice del riesame è vincolato alla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di merito, anche non definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, proponeva istanza di declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza dei termini, chiedendo la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza alla data della prima. La prima misura era stata disposta il 19 settembre 2018 ed eseguita l’8 ottobre 2018 per delitti di estorsione aggravati; la seconda, emessa il 26 marzo 2020 ed eseguita il 9 giugno 2020, concerneva il delitto associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. e reati fine.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il rigetto dell’istanza. La difesa aveva fondato la richiesta su una sentenza di merito del 9 maggio 2024, assumendo che essa avesse perimetrato la responsabilità associativa a un breve arco temporale del 2017. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la partecipazione al sodalizio si fosse esaurita prima dell’emissione della prima ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che richiede la connessione qualificata tra i reati e la desumibilità dei fatti oggetto della seconda ordinanza già al momento della prima. Nel caso di un reato permanente a contestazione “aperta”, la consumazione protratta oltre l’emissione del primo titolo custodiale impedisce strutturalmente il giudizio di anteriorità.

Richiamando le Sezioni unite Librato, la Corte ricorda che il presupposto dell’anteriorità non ricorre allorché la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza. Nel solco di Sez. II n. 16595 del 2020 e di Sez. I n. 20135 del 2021, precisa che la contestazione “in permanenza attuale” va verificata nel suo corretto perimetro temporale, salvo che gli elementi acquisiti dimostrino l’intervenuta cessazione quanto meno alla data della prima misura.

Quanto al vincolo derivante dalla pronuncia di merito, il Collegio ribadisce che, intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti in sede incidentale deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dal giudice del merito, secondo il principio di Sez. III n. 45913 del 2015. Il Tribunale del riesame si era attenuto a tale canone, rilevando che la sentenza del 2024 non aveva limitato al 2017 o al 2018 il ruolo apicale del ricorrente, ma aveva anzi accertato il succedersi nella funzione direttiva e la permanenza del vincolo anche nei periodi di detenzione.

La Corte esclude pertanto la manifesta illogicità della motivazione impugnata e giudica infondato il motivo sulla cessazione della permanenza. Le censure sulla desumibilità sono dichiarate prive di rilievo, poiché l’ordinanza aveva comunque escluso l’anteriorità del delitto associativo rispetto alla prima custodia. Sul punto si richiamano Sez. III n. 20002 del 2020 e Sez. VI n. 54452 del 2018, secondo cui la nozione di desumibilità non è integrata dalla mera conoscenza o conoscibilità dei fatti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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