Inammissibile il ricorso per sequestro di bene demaniale non di proprietà (Cass. pen. Sez. III n. 41518 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l’applicazione, postula la titolarità di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale interesse è escluso in radice quando l’indagato non sia titolare del bene e non contesti la natura pubblica dell’area, limitandosi a dedurre la diversa qualificazione demaniale della stessa. In difetto di un interesse attuale alla rimozione del vincolo, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale, confinante con la proprietà del ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (occupazione abusiva di demanio marittimo).
Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo, concernente il vizio di motivazione sul fumus commissi delicti e l’erronea applicazione dell’art. 1161 cod. nav., contestando la qualificazione dell’area come demanio marittimo e non come diverso demanio dello Stato; il secondo, relativo al periculum in mora e all’illegittimo esercizio del potere integrativo del riesame rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando come il ricorrente non avesse mai contestato l’estraneità dell’area alla propria proprietà, ma si fosse limitato a dedurre la distinzione tra il carattere pubblico e la più specifica natura marittima della stessa, senza disconoscere la qualità pubblica dell’area.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad impugnare un provvedimento che dispone una misura cautelare reale richiede un interesse concreto ed attuale, consistente nella finalità di ottenere la restituzione della cosa a seguito del dissequestro. Tale interesse è da escludere quando il bene sia di natura pubblica e non di proprietà dell’indagato, come nel caso di specie, dove la natura demaniale dell’area preclude ogni possibilità di restituzione.
Quanto al richiamo alla recente decisione delle Sezioni Unite (c.d. caso Calvarese), la Corte ha precisato che essa non soccorre nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha formulato alcuna deduzione circa un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione, a differenza di quanto richiesto dal nuovo orientamento.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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