Legittimazione a proporre querela per furto e detenzione qualificata del bene (Cass. pen. Sez. IV n. 33967 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro il patrimonio, il bene giuridico protetto dal reato di furto non è circoscritto alla proprietà e ai diritti reali di godimento, ma comprende anche il possesso, inteso come relazione di fatto che non presuppone la disponibilità fisica diretta della cosa. Tale relazione di fatto si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito. Ne consegue che al titolare di una siffatta posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, quindi, la legittimazione a proporre querela. Il giudice che neghi la convalida dell’arresto sul presupposto del difetto di legittimazione del querelante incorre in violazione di legge.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice non aveva convalidato l’arresto di un uomo in relazione al reato di tentato furto ai danni di un esercizio commerciale, commesso in Alessandria l’11 maggio 2025. Il giudice aveva ritenuto il reato perseguibile a querela e aveva escluso il difetto di legittimazione a presentarla in capo al vice direttore del punto vendita. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, per violazione di legge, sostenendo che il vice direttore, presentatosi ai Carabinieri in orario di chiusura del negozio, era titolare di una detenzione qualificata sul bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio e, dunque, legittimato a proporre querela. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La difesa ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso muovendo dal rilievo che il Tribunale aveva fondato la mancata convalida dell’arresto sull’assunto del difetto, in capo al querelante, del potere di chiedere la punizione del responsabile. Ha così omesso di considerare che, secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali di godimento, ma anche nel possesso.

Il possesso rilevante è inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica del bene e che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito. Al titolare di tale posizione di fatto spetta, di conseguenza, la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40354 del 18/07/2013, che, in applicazione del medesimo criterio, aveva riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela.

La Corte ha poi richiamato il percorso consolidato con cui la giurisprudenza ha progressivamente calibrato tali principi. È stata riconosciuta la titolarità della querela al custode di uno stabilimento, quale detentore materiale qualificato (Sez. V n. 55025 del 26/09/2016); all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, al bancone di vendita, della transazione nell’ambito della quale si è consumato il reato, assumendo in quel frangente la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio (Sez. II n. 50725 del 04/10/2016); al capo reparto di un supermercato (Sez. V n. 11968 del 30/01/2018); al responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale, anche ove sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario (Sez. V n. 3736 del 04/12/2018); alla cassiera di un supermercato, pur se priva dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno (Sez. IV n. 7193 del 20/12/2023).

Ritenuta quindi la denunciata violazione di legge, l’ordinanza è stata annullata. La Corte ha escluso il rinvio al giudice di merito, osservando che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria: l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto a effetti giuridici. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato senza rinvio perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *