Inammissibile il ricorso che ripete censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34515 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici. Gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ai fini della configurabilità del tentativo, quando, nella loro struttura ontologica e nel contesto in cui si inseriscono, rivelano secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit il fine perseguito dall’agente, con giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle specifiche modalità della condotta. La graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione. La Corte di appello di Bari, confermando sostanzialmente la condanna di primo grado e riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio, ha respinto le sue doglianze. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione tanto sulla qualificazione dei fatti in termini di tentativo e sulla esclusione della desistenza volontaria, quanto sulla determinazione concreta della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi di ricorso, che investono la qualificazione dei fatti in termini di tentativo e la conseguente esclusione di una desistenza volontaria. I giudici di legittimità li ritengono inammissibili, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici.
Nel merito, la Corte ribadisce che gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati nella loro struttura ontologica e per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente. Richiama sul punto Sez. V n. 4033 del 2015, precisando che il giudizio va operato ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle specifiche modalità della condotta, come affermato da Sez. V n. 7341 del 2015.
La Corte territoriale ha dato conto dell’esistenza di un complice con funzioni di palo e del fatto che l’interruzione dell’attività criminosa era da ricondurre al sopraggiungere delle forze dell’ordine. Tali elementi escludono la desistenza volontaria e confermano la qualificazione del fatto in termini di tentativo.
Quanto al terzo motivo, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ne afferma l’inammissibilità, perché la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità, riservato al giudice di merito e insindacabile in legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, secondo Sez. V n. 5582 del 2014. La Corte di merito ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena, tenuto conto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato alla loro entità, come precisato da Sez. V n. 34379 del 2025.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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