Colloqui audiovisivi in 41-bis parere DDA non basta se generico (Cass. pen. Sez. V n. 34055 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare mediante colloqui audiovisivi con familiari parimenti detenuti non è escluso dallo stato di detenzione di questi ultimi. Le esigenze di sicurezza pubblica possono ritenersi prevalenti solo quando dal parere necessario ma non vincolante della Direzione Distrettuale Antimafia emergano evidenze fattuali specifiche, concretamente deponenti per l’esistenza attuale di un significativo e individuato rischio che i colloqui si prestino al perseguimento di interessi illeciti. Non è sufficiente, a tal fine, il richiamo al passato criminale del detenuto, alla sua caratura o ai legami familiari con altri membri del sodalizio.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime differenziato chiedeva di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti anch’essi ristretti, in regime di 41-bis o di arresti domiciliari. Il Magistrato di sorveglianza accoglieva la richiesta e la direzione della casa circondariale proponeva reclamo.

Dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte di cassazione aveva imposto di tener conto del parere, ancorché non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia. Il Tribunale di Sorveglianza, investito del rinvio, rigettava il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria, rilevando che dal parere sfavorevole della DDA non emergevano elementi concreti e attuali di pericolosità. Avverso tale ordinanza l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione per la casa circondariale, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la sottoposizione al regime differenziato di un detenuto non impedisce, in via di principio, l’autorizzazione ai colloqui con altro detenuto legato da rapporti familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza. La soluzione va ricercata in un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 16.1 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, che prescrive di accogliere generalmente le richieste di colloqui con familiari ristretti, salvo che dal parere non vincolante della DDA emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione. Tale disposizione è stata interpretata come attuativa proprio di quel bilanciamento tra diritto all’affettività familiare e sicurezza pubblica.

Il passaggio decisivo concerne la qualità degli elementi richiesti. La Corte afferma che le esigenze di sicurezza possono prevalere solo se il parere della DDA evidenzia evidenze fattuali specifiche, concretamente deponenti per l’esistenza attuale di un significativo e individuato rischio. Ritenere sufficiente il richiamo al passato criminale, al ruolo apicale rivestito o ai legami familiari significherebbe svilire la disposizione e negare al detenuto quel diritto all’affettività familiare che inerisce al nucleo essenziale dei diritti di ogni detenuto.

Su questa base il provvedimento impugnato è giudicato ineccepibile. Il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato la genericità e apoditticità del parere della DDA, avulso da dati reali e attuali sintomatici di pericolosità. Anche la seconda censura, relativa all’omesso esame della legittimità dell’autorizzazione generalizzata, è respinta, poiché l’assenza degli elementi ostativi implicava la legittimità dell’autorizzazione concessa. I ricorsi sono pertanto rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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