Partecipazione mafiosa: durata breve e sistema collaudato (Cass. pen. Sez. V n. 34046 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità della partecipazione non assume rilievo decisivo la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve. Ciò che rileva è la riconducibilità delle stesse a un sistema collaudato di messa a disposizione del sodalizio, desumibile anche dalla dimestichezza dei conversanti e dalla condivisione di informazioni riservate. Restano invece fuori dall’alveo della norma incriminatrice gli atteggiamenti di mera contiguità compiacente, vicinanza o disponibilità verso singoli esponenti, ove non si traducano in un contributo con effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento della consorteria. Il giudice di merito che ometta di valutare gli elementi concreti dedotti incorre in motivazione contraddittoria e illogica.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di un indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 2 dell’imputazione provvisoria quale partecipe di un’associazione mafiosa.
Il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza, ritenendo la condotta dell’indagato ricondotta nell’alveo della semplice contiguità alla consorteria, non punibile. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura una valutazione frammentata del compendio probatorio, che avrebbe trascurato le interconnessioni tra le vicende e le conversazioni captate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la mera contiguità compiacente, la vicinanza o la disponibilità verso singoli esponenti del sodalizio non integrano la condotta di partecipazione, ove non si dimostri un contributo con effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento della consorteria. Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 40746 del 2016; Sez. 1 n. 25799 del 2015) e le Sezioni Unite “Mannino” (Sez. U n. 33748 del 2005), che declinano la condotta partecipativa in chiave dinamico-funzionale: rileva solo chi “prende parte” al fenomeno, restando a disposizione dell’ente per i comuni fini criminosi.
Su questa base la Corte rileva che l’ordinanza impugnata si è posta solo apparentemente nel solco di tali principi. Essa è incorsa in una contraddizione: pur riconoscendo che alcune condotte rientravano nella messa a disposizione del sodalizio, ha ritenuto il periodo di dieci giorni insufficiente a fondare la stabilità della partecipazione.
Il collegio corregge tale assunto. In tema di associazione mafiosa non rileva la durata del periodo di osservazione, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6 n. 42937 del 2021). Tale sistema può desumersi dalla dimestichezza dei conversanti (Sez. 4 n. 50570 del 2019).
La Corte rileva quindi l’omessa valutazione di elementi specificamente dedotti: la fiducia mostrata dal capo del sodalizio verso l’indagato, indicativa di un rapporto risalente; la condivisione di informazioni riservate su problematiche interne; la disponibilità a riversare proventi. Tali omissioni rendono la motivazione illogica e contraddittoria.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.