Prova del reato associativo e utilizzo dei tabulati telefonici (Cass. pen. Sez. IV n. 34037 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si distingue dal concorso di persone nei reati scopo ex artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. per l’elemento organizzativo: la condotta associativa consiste in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà e si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile, anche minima e con mezzi rudimentali, idonea a consentire la realizzazione concreta del programma criminoso. Il patto associativo non richiede un accordo formale ed espresso, potendo desumersi dalle modalità esecutive dei reati scopo, specie se protratte nel tempo, e da comportamenti di attiva e stabile partecipazione. In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i dati esteriori delle conversazioni possono essere di qualsiasi tipo e natura e non devono necessariamente riferirsi alla specifica imputazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in esito a giudizio abbreviato, ha escluso l’aggravante del numero di persone in relazione al più grave reato associativo e ha rideterminato la pena, confermando l’affermazione di responsabilità degli imputati per i reati ascritti. Il giudizio di secondo grado si fondava su una indagine sviluppata mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e acquisizione di tabulati telefonici, che aveva ricostruito un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operante in provincia e con rapporti con organizzazioni criminali estere per il rifornimento di cocaina.

I Giudici di merito hanno valorizzato, tra gli altri elementi, la disponibilità di una base logistica per la custodia dello stupefacente, l’utilizzo di autovetture per le trasferte estere, un collaudato modus operandi e la suddivisione dei ruoli tra i componenti del gruppo, individuando in alcuni imputati ruoli apicali e in altri il ruolo di corriere. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, muovendo dalla constatazione che le doglianze riproponevano acriticamente le stesse ragioni già discusse e respinte in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La mancanza di specificità, precisano i giudici, si apprezza non solo come indeterminatezza ma anche come difetto di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione.

Sul reato associativo, la Corte ha richiamato l’insegnamento secondo cui l’elemento differenziale rispetto al concorso di persone risiede nell’elemento organizzativo, con la conseguenza che è sufficiente, perché il reato si perfezioni, anche un’organizzazione minima, purché dotata di un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Il patto associativo può inoltre costituirsi “di fatto”, senza accordo formale, e la prova può desumersi dalle modalità esecutive dei reati scopo.

Quanto all’utilizzabilità dei tabulati telefonici, la Corte ha confermato che gli “altri elementi di prova” richiesti dalla disciplina transitoria possono essere di qualsiasi tipo e natura, non predeterminati nella specie e nella qualità, ricomprendendo prove storiche dirette e indirette idonee a confortare il mezzo di prova bisognoso di conferma. È pertanto manifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui tali elementi debbano riferirsi alla specifica imputazione.

Sul trattamento sanzionatorio, i giudici hanno ribadito che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e resta incensurabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, non essendo consentita in sede di legittimità alcuna rivalutazione. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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