Sostituzione della custodia cautelare, il decorso del tempo non basta (Cass. pen. Sez. 1 n. 16349 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento, e non già sul contenuto della decisione. Il mero decorso del tempo dalla applicazione della misura non è di per sé elemento rilevante ai fini della revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, esaurendo la sua valenza nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima, sicché deve essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari. L’incensuratezza ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta. Ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. il giudice, nel valutare la richiesta di revoca o sostituzione presentata dopo una sentenza di condanna, deve tenere conto anche dell’esito del procedimento.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Prato aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso un’associazione di accoglienza e reinserimento per detenuti, avanzata da un imputato per tentato omicidio aggravato.

Il Tribunale di Firenze, adito in sede di appello, aveva confermato il provvedimento, ritenendo di portata neutra gli elementi dedotti dalla difesa, quali il tempo trascorso in carcere, l’incensuratezza, la disponibilità di un domicilio e l’offerta di un percorso trattamentale, valorizzando invece la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato. Avverso tale ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3, 274, lett. b) e c), 299, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato, giudicando la motivazione del Tribunale del riesame congrua su tutti i punti sollevati dalla difesa. Quanto al decorso del tempo, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità per cui tale elemento non è di per sé rilevante ai fini della sostituzione della misura, ma necessita di essere valutato unitamente ad altri fattori che suffraghino l’affievolimento delle esigenze cautelari.

In relazione alla sentenza di primo grado, la Cassazione ha precisato che la valutazione operata dal Tribunale è appropriata, richiamando il disposto dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. che impone di considerare l’esito del procedimento nell’esame delle esigenze cautelari. Tale regola, nell’ambito di un sistema retto dalla discrezionalità vincolata, si applica anche alla decisione su una richiesta di revoca o sostituzione della misura proposta dopo la sentenza. L’incensuratezza, poi, è stata correttamente superata valorizzando la caratura criminale e le modalità della condotta, elementi sintomatici di una persistente pericolosità.

La Corte ha quindi rilevato che le doglianze del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati, non consentita in sede di legittimità, e che l’eventuale idoneità del domicilio indicato per gli arresti domiciliari costituiva un profilo subordinato all’accoglimento dell’istanza. Il Tribunale, avendo escluso l’attenuazione delle esigenze cautelari, non era tenuto a una motivazione specifica sul punto. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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