Particolare tenuità del fatto e fatti penalmente irrilevanti (Cass. pen. Sez. III n. 34072 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice del merito non può escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando condotte che erano ab origine prive di rilevanza penale. L’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. impone di non tener conto dei reati estinti per cui sia conseguita l’elisione di ogni effetto penale, e a maggior ragione delle condotte rimaste estranee al penalmente rilevante. Parimenti è errata l’esclusione della causa di non punibilità fondata sulla ritenuta non irrilevanza dell’offesa: se l’offesa fosse non percepibile non vi sarebbe non punibilità, ma reale insussistenza del fatto, essendo l’offensività elemento costitutivo del reato. La mancata ammissione di colpevolezza non è valutabile, in ossequio al principio nemo tenetur se detegere.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, nel confermare in parte la sentenza del Tribunale di Como, aveva riqualificato come art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 le condotte relative a ventuno fatture alterate nell’importo, assolvendo per esse il ricorrente perché la sommatoria non superava la soglia di punibilità. Per il resto aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, relativo all’occultamento di sei fatture, lasciando invariata la pena.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: contraddittorietà della motivazione, violazione di legge sull’occultamento, difetto di prova del dolo specifico e omessa applicazione della particolare tenuità del fatto, che i giudici avevano affermato in un passaggio della motivazione senza poi darvi seguito nel dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara manifestamente infondato il primo motivo. La fattispecie di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 non presuppone una quantità minima di documentazione occultata o distrutta: anche un solo documento è sufficiente a integrarla, salve diverse valutazioni in ordine all’offensività minima della condotta.
Infondato è anche il secondo motivo. Costituisce occultamento idoneo a integrare il reato la semplice mancata volontaria ostensione della documentazione contabile agli organi delle verifiche fiscali. Non occorre un effettivo nascondimento: basta che il documento non sia stato mostrato, una volta richiesto. Irrilevante è che sia poi acquisito aliunde, perché già il ricorso a tale fonte succedanea determina il disservizio operativo da cui dipende l’evento del reato, secondo il precedente Sez. III n. 41683 del 2018.
Il terzo motivo è respinto. La motivazione non è contraddittoria quando valorizza, ai fini del dolo specifico, condotte penalmente irrilevanti solo perché sotto soglia. Esse non sono lecite in astratto, ma sintomatiche della direzione della volontà che caratterizza le condotte penalmente rilevanti.
Fondato è invece il quarto motivo. La Corte territoriale ha scritto di constatare la particolare tenuità del fatto e di prosciogliere ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ma non ha dato seguito a tale affermazione né nella motivazione né nel dispositivo. Il Collegio non ritiene di seguire l’orientamento che attribuisce prevalenza al dispositivo, perché le ragioni addotte nella restante motivazione sorreggono quella scelta.
Tuttavia il limite di discrezionalità del giudice del merito è stato travalicato. La Corte ambrosiana ha escluso la tenuità valorizzando fatti privi di rilevanza penale e il mancato post factum virtuoso. Non si può tener conto delle condotte che erano ab origine non penalmente rilevanti, così come non si tiene conto dei reati estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.. Errata è anche l’esclusione fondata sulla non irrilevanza dell’offesa: se questa fosse non percepibile si avrebbe insussistenza del fatto, non non punibilità.
La mancata ammissione di colpevolezza è irrilevante, in forza del principio nemo tenetur se detegere, e il mancato ristoro del danno erariale non può essere addebitato, non essendo stato quantificato. La sentenza è annullata limitatamente all’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto il ricorso è inammissibile. Il giudice del rinvio non potrà dichiarare l’estinzione per prescrizione maturata dopo l’annullamento parziale, secondo Sez. II n. 20884 del 2023.
Nota della Redazione
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