Confisca per equivalente e aumento di pena per la continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 34071 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente dell’Iva indicata in fatture per operazioni inesistenti è legittima, poiché la somma non versata all’Erario, portata a credito nella dichiarazione, costituisce, mediante il risparmio di spesa, il profitto del reato, ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e ciò anche quando la fittizietà dell’operazione sia meramente soggettiva. È invece viziato il trattamento sanzionatorio per la continuazione quando il giudice di merito, pur avendo applicato un aumento di pena, richiami una identica “pena autonoma” per reati di evidente diversa gravità, senza argomentare sull’incidenza di tale indicazione sulla determinazione dell’aumento ex art. 81, cpv., cod. pen.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società commerciale veniva accusato, per gli anni di imposta 2013 e 2014, di aver indicato elementi passivi di reddito inesistenti, documentati con fatture relative a operazioni commerciali fittizie, al fine di evadere l’Iva e le imposte sui redditi. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 06.05.2024, lo dichiarava responsabile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, condannandolo a due anni di reclusione oltre accessori.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12.09.2024, confermava integralmente la condanna. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, ritenuta fondata su dati meramente presuntivi; erronea applicazione dell’art. 81, cpv., cod. pen. in relazione all’entità dell’aumento per la continuazione; illegittimità dell’ammontare del valore assoggettato a confisca per equivalente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che i giudici di merito hanno fondato il giudizio su indizi dotati dei requisiti di univocità, precisione e concordanza, e non su mere presunzioni. Essi hanno valorizzato i pagamenti effettuati con mezzi non tracciabili, la mancanza di struttura operativa delle società fornitrici e il loro essere sconosciute al fisco, oltre alla incapacità di dimostrare l’effettività di parte delle forniture. Si tratta di elementi reali, idonei a inferire la natura quanto meno soggettivamente inesistente delle operazioni, circostanza che non elide la rilevanza penale (sul punto richiamata Sez. III n. 1998 del 2020).
Il terzo motivo, relativo alla confisca per equivalente dell’Iva, è stato giudicato infondato. Poiché l’imposta non è stata effettivamente versata, attesa la natura formale delle fatture ricevute, la stessa è stata illegittimamente portata a credito in dichiarazione. La relativa somma ha costituito, attraverso il meccanismo del risparmio di spesa, il profitto del reato. I giudici di merito hanno pertanto correttamente disposto la confisca in applicazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che impone la confisca dei beni costituenti il profitto o, ove ciò sia materialmente impossibile, di beni per valore corrispondente.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Tribunale, pur avendo applicato un aumento di sei mesi per il reato minore, aveva indicato per esso una “pena autonoma” identica a quella del più grave reato contestato, di anni due e mesi tre di reclusione. La Corte territoriale ha esaminato solo l’entità dell’aumento, senza giustificare il richiamo ad una pena autonoma identica in presenza di reati di evidente diversa gravità e senza argomentare sulla sua incidenza sulla determinazione dell’aumento ex art. 81, cpv., cod. pen.
La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente all’entità dell’aumento per la continuazione, dichiarandosi il ricorso inammissibile nel resto. La Corte ha escluso la rilevabilità della prescrizione maturata per il capo principale, stante l’autonomia dei diversi capi della sentenza solo parzialmente annullata (richiamate Sez. Un. n. 6903 del 2017 e Sez. I n. 15949 del 2013).
Nota della Redazione
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