Tardività della querela non deducibile per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 748 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tardività della querela, dedotta come vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, perché la censura non risulti previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. L’eccezione di tardività, comportando accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito, è preclusa nei successivi gradi di giudizio ove non tempestivamente richiesta. La valutazione dell’attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non rivalutabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni del compendio motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 646 e 61, n. 11, cod. pen. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge per l’omessa declaratoria di improcedibilità dell’azione penale in ragione della tardività della querela. Con il secondo motivo lamentava il vizio di motivazione per travisamento della prova, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione del compendio probatorio operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale — i cui esiti sono condivisi dalla Settima — ha rilevato come il primo motivo di ricorso non fosse consentito in sede di legittimità, in quanto la censura relativa alla tardività della querela non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o non corretto.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, risolventisi in una generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 2018, Ferri; Sez. 6, n. 47204 del 2015, Musso; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Minervini). La valutazione dell’attendibilità della parte offesa rappresenta, infatti, una questione di fatto non rivalutabile in Cassazione, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, ipotesi non ricorrente nel caso di specie (Sez. 2, n. 41505 del 2013, Terrusa; Sez. 3, n. 8382 del 2008, Finazzo).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese richieste dalla parte civile, che, limitandosi a chiedere la declaratoria di inammissibilità senza contrastare specificamente i motivi, non ha fornito alcun contributo alla decisione (Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, Sacchettino).
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Nota della Redazione
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