Revoca della semilibertà e valutazione dell’esito negativo dell’esperimento (Cass. pen. Sez. VII n. 8460 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della semilibertà, nell’ipotesi di esito negativo dell’esperimento, non ha finalità punitive, ma si fonda sull’accertamento dell’insufficienza dei progressi compiuti dal condannato e sull’assenza di condizioni idonee a determinarne il graduale reinserimento sociale. È pertanto legittimo il provvedimento che dispone la revoca quando il giudice accerta che i comportamenti del semilibero siano sintomatici della mancata maturazione di un progresso sufficiente ad affrontare il regime di semilibertà e che l’ambiente personale e sociale in cui questi trascorre parte della giornata non sia stato utile al reinserimento. Rilevano, a tal fine, le condotte che, per natura, modalità di commissione e oggetto, arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario tra condannato e organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento riveli l’inidoneità al trattamento e dunque l’esito negativo dell’esperimento.
Il Fatto
Il condannato, in regime di semilibertà, aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Trib. Sorveglianza di Genova aveva disposto la revoca della misura alternativa in esecuzione. Il giudice di merito aveva ritenuto sintomatica di non affidabilità una condotta consistita nell’essere risultato positivo alle analisi relative all’uso di sostanze stupefacenti e nell’aver detenuto della sostanza stupefacente all’interno del proprio armadietto.
La questione approda in Cassazione perché il ricorrente censura il provvedimento di revoca, ma — secondo il Collegio — non si confronta con la parte in cui il Tribunale ha motivato la ritenuta inidoneità del trattamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della revoca della semilibertà come provvedimento privo di finalità punitive. La misura si fonda, piuttosto, sulla constatazione dell’insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull’assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dall’istituto carcerario la capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società.
Su questa premessa il Collegio afferma la legittimità del provvedimento con cui il giudice dispone la revoca nel momento in cui accerta che i comportamenti del semilibero siano stati sintomatici del fatto che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non abbia maturato alcun progresso sufficiente e necessario ad affrontare il regime di semilibertà. Parimenti rileva che l’ambiente personale e sociale in cui il condannato ha trascorso parte della giornata non sia stato utile a realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si era prefissa.
Il criterio di giudizio è ricondotto alle condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. Il giudice deve valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento, secondo il richiamato precedente Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019.
Nel caso di specie la Corte rileva che il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la grave e non giustificabile condotta posta in essere dal condannato fosse sintomatica di non affidabilità, tale da giustificare la revoca della misura alternativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamato indirizzo di Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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