Imputazione coatta non impugnabile e abnormità non configurabile (Cass. pen. Sez. II n. 34219 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di imputazione coatta adottata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. non è impugnabile per cassazione. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma primo, cod. proc. pen. osta alla ricorribilità di un provvedimento di carattere ordinatorio, inidoneo a definire il procedimento e non riconducibile alle sentenze né ai provvedimenti sulla libertà personale richiamati dall’art. 111, comma settimo, Cost. La categoria dell’abnormità, di carattere eccezionale e residuale, non può essere dilatata per recuperare la ricorribilità di provvedimenti illegittimi. Non è abnorme il provvedimento che, sotto il profilo strutturale, sia espressamente previsto dalla legge e, sotto il profilo funzionale, comporti una progressione e non una stasi del procedimento.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all’esito di udienza camerale, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei confronti dell’indagata e ha ordinato alla parte pubblica di formulare l’imputazione.
L’indagata ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento di imputazione coatta. Con unico motivo ha lamentato la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per la mancata astensione del medesimo giudice che, in precedenza, aveva rigettato una richiesta di revoca di sequestro preventivo rilevando elementi di colpa a carico dell’indagata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Nessuna norma del codice di rito prevede l’impugnabilità per cassazione dell’ordinanza di imputazione coatta: il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma primo, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità del provvedimento, per il suo carattere ordinatorio e la conseguente inidoneità a definire il procedimento.
La ricorribilità non può recuperarsi attraverso la categoria dell’abnormità. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 25957 del 2009, che ha riconosciuto la natura eccezionale dell’istituto in relazione alla deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, avvertendo che non è conforme al sistema dilatare il concetto di abnormità per fronteggiare situazioni di illegittimità altrimenti non inquadrabili.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione, elaborata dalle Sezioni Unite n. 26 del 1999, tra abnormità strutturale, quando l’atto si pone fuori del sistema processuale per singolarità e stranezza del contenuto, e abnormità funzionale, quando l’atto, pur non estraneo al sistema, determina la stasi del processo. La verifica postula anomalie radicali, tali da palesare una irriducibile estraneità; non integra abnormità l’atto normativamente previsto ma utilizzato al di fuori della propria funzione, né l’atto illegittimo o nullo per violazione di legge.
Nel caso concreto il provvedimento non presenta alcuno di tali profili. Sotto il profilo strutturale è stato adottato in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il giudice non ha ecceduto dai poteri conferitogli, limitandosi a esercitare il potere di imputazione coatta di cui all’art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. Sotto il profilo funzionale, alcuna indebita regressione può ravvisarsi, poiché il procedimento camerale instaurato a seguito di opposizione all’archiviazione ha inizio e si esaurisce nella fase delle indagini preliminari. Il potere esercitato è finalizzato a permettere l’esercizio di un dovere del pubblico ministero e non determina la stasi del processo, ma una progressione verso la fase del giudizio, ove l’imputato potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà di difesa.
All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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