Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35174 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto ad atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni diverse su attendibilità, credibilità e valenza del singolo elemento. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del merito perché ritenuti più plausibili: diversamente, la Corte diventerebbe l’ennesimo giudice del fatto, mentre resta giudice della motivazione anche dopo la legge 20 febbraio 2006 n. 46. La struttura giustificativa della sentenza di appello può saldarsi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, ed è ammessa la motivazione per relationem quando le censure dell’appellante non contengano elementi di novità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21.02.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata del 06.03.2024, che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di concorso in estorsione aggravata, contestato per essersi fatto consegnare una somma di denaro in cambio della restituzione di un’autovettura precedentemente sottratta alla persona offesa.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente di avere agito come semplice intermediario, su sollecitazione della stessa persona offesa e nel suo interesse, senza contatti con gli autori materiali del reato e con l’unico beneficio del futuro affidamento del veicolo per riparazioni. Lamenta inoltre l’omessa valutazione delle dichiarazioni di alcuni testi e la cattiva interpretazione di un video acquisito in dibattimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze di fatto riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Il percorso argomentativo muove da un duplice richiamo: la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo quando il giudice del gravame esamini le censure con criteri omogenei e concordi nell’analisi degli elementi di prova (Sez. 3, n. 44418 del 16.07.2013, Argentieri, Rv. 257595); nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado quando le censure non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi (Sez. 2, n. 30838 del 19.03.2013, Autieri, Rv. 257056).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti e non è apparente, manifestamente illogica né contraddittoria. La Corte d’appello, in conformità al Tribunale, ha ricostruito i fatti e ha spiegato che l’azione del ricorrente ha consentito a coloro che avevano commesso l’azione predatoria del veicolo di conseguire il profitto della restituzione al legittimo proprietario, escludendo che l’imputato abbia agito per sola solidarietà verso la vittima, stante una mera conoscenza di vista tra i due.
Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e della connessa violazione di legge nella valutazione delle prove, tenta in realtà di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito, indicando elementi già valutati nel loro complesso e producendo meri stralci di verbali testimoniali non dirimenti, tali da non dimostrare alcun travisamento del materiale probatorio né l’omessa valutazione di elementi rilevanti.
La Corte ribadisce il confine del proprio sindacato: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione del compendio probatorio, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre resta giudice della motivazione anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46. Da qui il richiamo al principio per cui sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni di fatto su attendibilità, credibilità e valenza del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17.03.2015, O., Rv. 262965).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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