Riciclaggio e sequestro: capo di imputazione del PM sufficiente per il fumus (Cass. pen. Sez. II n. 34212 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo disposto nell’ambito di indagini per riciclaggio, il fumus commissi delicti può essere desunto dal capo di imputazione contenuto nel decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, non essendo necessario che il giudice per le indagini preliminari lo riporti autonomamente nel provvedimento ablatorio. L’indicazione dei reati tributari presupposti secondo le previsioni del d.lgs. n. 74 del 2000 soddisfa il requisito di specificità dell’accusa cautelare. In questa fase non è richiesto l’accertamento delle soglie di punibilità né l’esatta individuazione degli autori del reato presupposto, potendo il giudice desumerne l’esistenza attraverso prove logiche. Il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non richiede un collegamento strutturale tra bene e reato, essendo sufficiente la pertinenza anche indiretta, né pone un problema di proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente, unitamente al coniuge, era indagata per riciclaggio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno. Nel marzo 2025 gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano eseguito perquisizioni presso l’abitazione degli indagati e la sede di un esercizio commerciale, rinvenendo somme in contanti per oltre 100.000 euro e orologi di lusso.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva convalidato i sequestri preventivi con decreto del 29 marzo 2025. Il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame, aveva respinto la richiesta di riesame confermando i sequestri. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato presentato in modo promiscuo nell’interesse degli indagati e dei terzi interessati, senza distinguere le diverse posizioni processuali, modalità che si pone al limite dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Ha poi ribadito che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione gli errori in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza.
Sul primo motivo, concernente l’assenza del capo di incolpazione, la Corte ha osservato che il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Livorno il 14 marzo 2025 conteneva un’adeguata imputazione, con l’indicazione delle condotte di riciclaggio commesse almeno dall’anno 2020 e dei reati tributari presupposti richiamati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale provvedimento era noto alla ricorrente e agli organi giurisdizionali. In fase cautelare ciò è sufficiente a escludere la violazione di legge, non potendo rilevare eventuali vizi motivazionali del provvedimento impugnato, esclusi dal perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen.
Quanto alla individuazione del reato presupposto, la Corte ha affermato che in questa fase delle indagini non è necessario individuarne l’esatta tipologia e gli autori, potendo il giudice desumerne l’esistenza attraverso prove logiche. Il Tribunale aveva valorizzato molteplici elementi: la cospicua entità delle somme rinvenute in almeno due occasioni, le modalità di occultamento, la condotta degli indagati osservati mentre raccoglievano denaro da imprenditori asiatici, le numerose fotografie di orologi di lusso e i rapporti sospetti con terzi estranei all’attività della ditta.
Sulla proporzionalità del sequestro, la Corte ha precisato che il provvedimento aveva finalità impeditive e non di confisca, sicché non si pone un problema di proporzionalità ma di pertinenzialità rispetto alla condotta illecita. Ai fini del sequestro preventivo di cose pertinenti al reato finalizzato a evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare un collegamento strutturale tra bene e reato, comprendendo la pertinenza ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. anche le cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, secondo l’insegnamento di Sez. 3 n. 9149 del 2016 e Sez. 2 n. 28306 del 2019.
Infine, sul periculum in mora, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato i concreti comportamenti illeciti posti in essere dalla ricorrente, adusa a trasportare denaro e a investirlo in beni di lusso con modalità organizzate e sistematiche, desumendone il rischio di dispersione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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