Continuazione in executivis solo su elementi accertati in sentenze irrevocabili (Cass. pen. Sez. I n. 34287 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve fondarsi esclusivamente sulla valutazione degli elementi accertati in sentenze passate in giudicato, sicché nessun rilievo possono assumere il contenuto e la motivazione di provvedimenti cautelari ad esse sopravvenuti. La unicità del disegno criminoso postula l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, desumibile da indicatori concreti quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta, non essendo sufficiente la natura permanente del reato associativo né l’omogeneità del titolo di reato. Il vincolo tra reati associativi distinti è configurabile solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo.

Il Fatto

Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione istanza ex art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con più sentenze: quelle relative a fatti di narcotraffico e associazione mafiosa commessi tra il 1987 e il 1992 e, quanto al reato associativo, a far data dal 1994, già unificati con provvedimento del 9 novembre 2021; e la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. n. 309/1990, commessi nel 2014 e 2015.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza riproposta, ritenendo non valutabili le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia rese in diverso procedimento ancora in fase di indagini e non assistite da alcun vaglio di attendibilità in sentenza irrevocabile. Il difensore impugnava l’ordinanza deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce innanzitutto i connotati dell’istituto. L’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la relativa prova va ricavata, di regola, da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte. Il programma delinquenziale meramente generico non rileva: occorre l’individuazione, fin dal primo episodio, dei reati successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali.

Sul piano del metodo, il giudice dell’esecuzione deve compiere una verifica approfondita, non diversamente dal giudice della cognizione, valorizzando indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e le abitudini programmate di vita. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere, da sole, non integrano l’elemento intellettivo dell’istituto. L’accertamento, pur officioso, deve assumere carattere di effettiva dimostrazione logica e resta insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata.

Con riguardo ai reati associativi, la Corte ribadisce che non basta il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte. È necessaria una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo. L’unicità del disegno tra reato associativo e reati fine è configurabile solo se questi ultimi siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione.

Su queste basi il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui la possibilità di unificazione in executivis postula la presenza di reati già giudicati con sentenze passate in giudicato, restando esclusi i provvedimenti cautelari sopravvenuti. Le dichiarazioni del collaboratore, non ancora vagliate con sentenza irrevocabile, non potevano dunque essere utilmente valutate.

Quanto al secondo motivo, la specifica indagine richiesta non consente di riconoscere il vincolo tra un sodalizio mafioso e uno dedito al narcotraffico solo perché il core business del primo sia il traffico di stupefacenti. L’unicità del momento deliberativo è smentita dall’enorme distanza temporale tra le condotte e dalla circostanza che la creazione del nuovo sodalizio fu deliberata in apposita riunione, con organigrammi e modalità operative individuati ex novo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *