Revoca dell’indulto e prescrizione della pena decorre dal passaggio in giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 11944 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto, qualora l’esecuzione della pena sia subordinata al verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla revoca del beneficio, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che ha determinato la revoca, e non dalla data del reato. La revoca opera ex lege al verificarsi della condizione e il provvedimento che la dichiara ha valore meramente ricognitivo. Ai fini dell’operatività dell’art. 173 cod. pen., spetta al giudice del merito accertare se la recidiva aggravata sia stata effettivamente contestata e riconosciuta nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce.
Il Fatto
La Corte d’Assise di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento dell’8 novembre 2024 aveva revocato il beneficio dell’indulto concesso al condannato, sia in relazione alla pena inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Bologna sia in relazione alla pena di venti giorni di arresto e 600 euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Castrovillari, sentenza divenuta definitiva il 31 ottobre 2007. La revoca trovava fondamento nella condanna all’ergastolo con isolamento diurno riportata per un delitto commesso nel febbraio 2011, quindi entro i cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006.
Il condannato impugnava il provvedimento lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 173 cod. pen. Limitatamente alla pena per la contravvenzione, sosteneva che il termine prescrizionale quinquennale fosse maturato prima della revoca e che la recidiva aggravata non potesse esplicare effetto ostativo, non essendo stata contestata nel giudizio per contravvenzione né in un giudizio per fatti commessi tra la sentenza e la maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, muovendo dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2 del 30 ottobre 2014: quando l’esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna presupposta. La ragione risiede nell’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui, se l’esecuzione è subordinata a una condizione, il tempo necessario all’estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si verifica.
La revoca dell’indulto si determina con il solo avverarsi della condizione risolutiva prevista dalle disposizioni indulgenziali: il provvedimento che la dichiara ha valore solo ricognitivo. Nella specie, la condanna che ha determinato la revoca è divenuta definitiva il 10 ottobre 2017 e da quella data decorre il termine prescrizionale rispetto alla pena di cui è richiesta la revoca.
Il provvedimento impugnato non ha rilevato che il fatto per cui il condannato ha riportato la condanna passata in giudicato il 31 ottobre 2007 è una contravvenzione, il cui termine ordinario di prescrizione è di cinque anni, non di dieci come ritenuto dalla Corte d’Assise. Sotto tale profilo la decisione è censurabile.
Residua però un profilo che il giudice dell’esecuzione non ha esaminato: dal certificato penale emerge che il condannato è stato ritenuto recidivo proprio nel giudizio in oggetto. Se la recidiva aggravata è stata accertata nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, l’estinzione della pena non opera, secondo il principio ribadito dalla Corte (Sez. I n. 11931 del 2024; Sez. I n. 4095 del 10 dicembre 2019, Rv. 278165). Il riconoscimento della recidiva non appare astrattamente illegittimo, trattandosi di fatto commesso il 7 dicembre 2005, prima dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 che ha abolito la recidiva per le contravvenzioni.
Poiché tale accertamento costituisce un aspetto di merito non operabile in sede di legittimità, l’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’Assise di Cosenza perché verifichi se nel giudizio conclusosi con la condanna del Tribunale di Castrovillari sia stata o meno accertata la recidiva, ai fini dell’applicazione dell’art. 173, primo comma, secondo periodo, cod. pen.
Nota della Redazione
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