Diniego delle attenuanti generiche e sindacato di legittimità sull’attendibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 8955 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal giudice di merito anche con la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo e sulla base dei precedenti penali a carico dell’imputato, senza che sia necessario prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Il vizio di motivazione dedotto in cassazione deve essere connotato da specificità e da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, la valutazione della credibilità della persona offesa costituisce una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Il Fatto
L’imputato, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, lamentando con tre motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, rilevata l’infondatezza del primo motivo relativo all’omessa applicazione delle attenuanti generiche, ha evidenziato che il diniego era stato motivato con la mancanza di elementi positivamente valorizzabili e con il rilievo dei precedenti penali. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che il giudice di merito non è tenuto a considerare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi, e che il ricorso, privo di specificità, non offriva un confronto effettivo con le ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 110 cod. pen., la Corte lo ha ritenuto reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello; la motivazione sull’apporto concorsuale dell’imputato è stata giudicata lineare, con conseguente aspecificità delle doglianze riproposte.
Il terzo motivo, infine, riguardava la valutazione dell’attendibilità della persona offesa ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. La Corte ha chiarito che tale sindacato è precluso in sede di legittimità, poiché la valutazione della credibilità rappresenta una questione di fatto rimessa al giudice di merito, non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni; nel caso di specie, la ricostruzione era stata ritenuta lineare e corroborata da altri elementi istruttori.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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