Errore materiale sulla data del dispositivo e insindacabilità degli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. I n. 34288 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La discrasia tra la data indicata nel dispositivo di udienza e quella risultante dal verbale e dalla sentenza non determina la nullità della sentenza, allorché la data effettiva di trattazione e decisione si ricavi con certezza dagli atti, trattandosi di mero errore materiale. In tema di continuazione e di determinazione della pena per il reato satellite, la misura dell’aumento costituisce esercizio di un potere discrezionale tipico del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sia congruamente motivato e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice di merito può attribuire rilievo prevalente, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., al maggior valore della refurtiva rispetto ad altri aspetti della vicenda, ivi compresa la presenza dell’aggravante della violenza sulle cose in uno solo dei reati.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con giudizio abbreviato, per due furti in abitazione aggravati dalla violenza sulle cose. La Corte di appello di L’Aquila, nel confermare la responsabilità, aveva riconosciuto la continuazione con un terzo furto già giudicato con sentenza irrevocabile del 10 febbraio 2016, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Questa Corte, con precedente decisione, aveva annullato con rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte territoriale non aveva chiarito i criteri di determinazione della pena per il reato satellite. La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, confermava la pena già determinata. Il difensore ha impugnato per cassazione articolando due motivi: la nullità della sentenza per la data del dispositivo e l’illogicità della motivazione sulla misura degli aumenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la dedotta nullità della sentenza, ex art. 178, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., per essere stato il dispositivo redatto e sottoscritto il 2 dicembre 2024, giorno precedente l’udienza fissata per il 3 dicembre 2024. La Corte rileva che l’udienza si è tenuta in camera di consiglio sulle conclusioni scritte, senza richiesta di trattazione orale.

Il verbale di udienza — atto fidefacente che il ricorso non considera — reca la data del 3 dicembre 2024 e attesta la trattazione alle ore 14:10 e la decisione alle ore 14:20 del medesimo giorno. Il dispositivo reca invece la data del 2 dicembre 2024, ma risulta inviato a mezzo pec al difensore alle ore 19:17 del 3 dicembre 2024. La sentenza impugnata riporta nell’intestazione e nel dispositivo la data del 3 dicembre 2024.

La Corte afferma che molteplici elementi dimostrano che il procedimento è stato effettivamente trattato e deciso il 3 dicembre 2024 e che la diversa data è frutto di mero errore materiale. Richiama il principio secondo cui «la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti» (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018).

Il secondo motivo attiene alla misura dell’aumento di pena per il reato satellite, superiore a quello stabilito per il reato sub a). La Corte osserva che si tratta di potere discrezionale del giudice di merito, il cui esito è insindacabile se congruamente motivato. La sentenza impugnata ha giustificato l’aumento con la maggiore gravità del primo delitto, desunta dal maggior valore della refurtiva rispetto al minimo edittale di partenza.

La Corte ritiene non illogico né arbitrario il rilievo attribuito, nell’ottica dell’art. 133 cod. pen., al valore dei beni sottratti, prevalente rispetto ad altri aspetti enfatizzati dal ricorrente, come l’aggravante della violenza sulle cose presente in un solo reato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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