Concorso nella truffa e insussistenza automatica del concorso nella sostituzione di persona (Cass. pen. Sez. 2 n. 10561 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La messa a disposizione del proprio conto corrente o della propria carta di pagamento, funzionale alla consumazione di una truffa realizzata da terzi, integra un’idonea condotta di agevolazione idonea a fondare il concorso nel delitto di cui all’art. 640 cod. pen. Tale condotta, tuttavia, non è di per sé sufficiente a ritenere, in modo automatico e necessario, la sussistenza del concorso nel delitto di sostituzione di persona, occorrendo la prova che l’agente fosse consapevole che l’autore del raggiro avesse assunto una falsa identità. In tema di ricorso per cassazione, la censura che prospetta una mera lettura alternativa delle risultanze probatorie è inammissibile, gravando sul ricorrente l’onere di allegare gli atti che si assumono travisati ai sensi dell’art. 165 disp. att. cod. proc. pen.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, per i reati di truffa aggravata e di sostituzione di persona. La vicenda traeva origine dalla vendita fittizia di un’autovettura pubblicizzata online: un soggetto, presentatosi telefonicamente alla vittima con le generalità di una donna, l’aveva indotta a versare un acconto su una carta di pagamento risultata intestata all’imputato.

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente il concorso dell’imputato in entrambi i reati. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine all’attribuzione dei reati e l’assenza di una motivazione specifica in relazione al delitto di sostituzione di persona.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo alla truffa aggravata, reputandolo inammissibile. Le doglianze della difesa, lungi dal denunciare violazioni di legge, si risolvevano in una sollecitazione a un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non consentito in sede di legittimità stante la preclusione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso ha invece riguardato il reato di sostituzione di persona. La Corte ha rilevato che la motivazione del primo giudice era apodittica e meramente assertiva e che la Corte territoriale non si era confrontata con la specifica doglianza difensiva, motivando esclusivamente in ordine al concorso nella truffa.

La Corte ha escluso che potesse farsi ricorso alla motivazione implicita, la cui operatività presuppone che il rigetto della censura risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Nel caso di specie, l’imputato era stato ritenuto concorrente nella truffa per aver messo a disposizione il proprio conto: tale condotta, tuttavia, non rendeva automatica la sua compartecipazione alla sostituzione di persona, né dimostrava la sua consapevolezza circa l’uso di una falsa identità da parte dell’interlocutrice della vittima.

La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al delitto di cui all’art. 494 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per la truffa aggravata ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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