Abusi edilizi e sismici: no sanatoria postuma, SCIA insufficiente per nuova costruzione (Cass. pen. Sez. III n. 34295 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi e antisismici, il rilascio postumo dell’autorizzazione sismica non produce alcun effetto sanante né estintivo, poiché la disciplina speciale non contempla procedure di autorizzazione tardiva, ma solo la riconduzione delle opere a conformità ai sensi dell’art. 98, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. La chiusura di un balcone o di una veranda con muratura, in quanto dà origine a un nuovo volume, integra nuova costruzione e non può essere assentita con la sola SCIA. Ai fini dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001, la semplificazione amministrativa per le opere di scarsa rilevanza non esonera dall’obbligo di preventiva comunicazione, dovuta anche per interventi di minore entità che comportino incremento ponderale sulle strutture. La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di violazione plurima di disposizioni poste a tutela di beni differenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, proscioglieva un imputato e confermava la condanna di altri tre per le contravvenzioni edilizie di cui agli artt. 44, lett. b), 65, 72, 93-95, d.P.R. n. 380/2001. Le contestazioni riguardavano la trasformazione di un balcone in veranda e, poi, in un loggiato rientrante con muratura, realizzata nel 2019 con semplice SCIA.
I condannati propongono ricorso per cassazione deducendo l’insussistenza degli abusi, la necessità degli adempimenti sismici, il diniego della particolare tenuità del fatto e l’illegittimità dell’ordine di demolizione. La parte civile eccepisce la tardività dei ricorsi e ne chiede la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il termine lungo di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione, poiché gli imputati, dichiarati assenti, avevano conferito procura speciale dopo la pronuncia di primo grado, in una fase in cui nessun rito alternativo era più esperibile e con richiamo a una norma già abrogata. I ricorsi, depositati il 31/3/2025, non sono dunque tardivi.
Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure sulla preesistenza del manufatto e sull’assenza di incremento volumetrico ripropongono valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità, e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha accertato che la chiusura della veranda con muri inglobati nel volume dell’appartamento ha dato origine a un nuovo volume, estraneo alla nozione di manutenzione straordinaria assentibile con SCIA.
Quanto al secondo profilo, relativo agli obblighi antisismici, la Corte ribadisce che l’art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001 non deroga all’obbligo di preavviso scritto allo sportello unico, limitandosi a prevedere una semplificazione per le opere di scarsa rilevanza. La realizzazione della muratura laterale aveva comportato un incremento ponderale sulle strutture portanti. Il successivo rilascio dell’autorizzazione sismica non assume rilievo, poiché la disciplina speciale non prevede alcuna autorizzazione postuma, come confermato dal terzo comma dell’art. 98 d.P.R. n. 380/2001 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Infine, la Corte conferma il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., non essendo sufficiente la modesta consistenza dell’opera: rilevano la violazione di più disposizioni e il danno arrecato anche alla parte civile. Quanto all’ordine di demolizione e alla subordinazione della sospensione condizionale alla restituzione in forma specifica, la Corte esclude la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., poiché rientra nel divieto di reformatio in peius solo la revoca del beneficio, non la modifica peggiorativa delle sue modalità applicative.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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