Inammissibili i verbali difensivi allegati al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 3708 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate, è inammissibile la produzione, mediante memoria depositata dopo la proposizione del ricorso, dei verbali di dichiarazioni raccolte dal difensore ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., trattandosi di prova il cui apprezzamento esige una valutazione contenutistica di merito riservata al giudice della cautela. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito, né trasformarsi in ennesimo giudice del fatto, restando affidato al competente giudice della cautela — in prima battuta al Gip, ove investito di istanza di sostituzione della misura — il compito di valutare l’incidenza del nuovo portato probatorio sugli esiti cautelari raggiunti.

Il Fatto

Quattro indagati ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Torino ha confermato — rigettando la richiesta di riesame — la custodia cautelare in carcere applicata a uno di essi e gli arresti domiciliari applicati agli altri tre dal Gip del Tribunale di Vercelli. Il titolo cautelare concerne il reato di concorso in rapina aggravata, contestato con riferimento agli artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, e comma 4, cod. pen.

La difesa articola quattro motivi. Il Pubblico ministero conclude per l’inammissibilità dei ricorsi. Con memoria depositata dopo la proposizione del ricorso, la difesa allega i verbali delle dichiarazioni di due persone informate sui fatti, raccolte ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. e già depositate presso la Procura della Repubblica competente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità, in sede di legittimità, dei verbali allegati alla memoria difensiva. Il rilievo è assorbente sul piano processuale: si tratta di verbali di prova il cui esame richiede una necessaria valutazione contenutistica di merito, estranea al giudizio di legittimità. Ammetterne l’apprezzamento significherebbe trasformare la Corte in ennesimo giudice del fatto, impedendole di svolgere la funzione di controllo sulla legittimità dei provvedimenti dei giudici di merito.

Il compito di valutare l’incidenza del nuovo materiale probatorio sugli esiti cautelari è, semmai, del giudice della cautela: in prima battuta del Gip, ove investito di un’istanza di sostituzione della misura. La produzione difensiva successiva al ricorso resta dunque inammissibile in questa sede.

Nel merito, il primo motivo — relativo alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per due degli indagati e alla prospettata estraneità all’azione predatoria — è dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame ha indicato circostanze logicamente espressive di un modo di agire preventivamente concordato: l’ingresso unitario nel supermercato, la divisione e la successiva riunione del gruppo, il pagamento di pochi prodotti come diversivo, la minaccia rivolta all’addetto alla vigilanza con invito a rientrare. Le censure difensive prefigurano una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità: alla Corte spetta solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del quadro indiziario e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica (richiamate Sez. IV n. 26992 del 2013 e Sez. II n. 27866 del 2019).

Il secondo motivo, sull’attualità delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato: il Tribunale ha valorizzato i precedenti specifici e i comportamenti aggressivi successivi al fatto, rivelatori di un profilo di pericolosità accentuato. La Corte ribadisce che l’attualità delle esigenze cautelari non si confonde con l’attualità delle condotte criminose, sì che il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può desumersi dalle modalità delle condotte anche risalenti (Sez. II n. 9501 del 2016; Sez. II n. 32899 del 2023).

Il terzo motivo, sul pericolo di inquinamento probatorio, è anch’esso manifestamente infondato: la valutazione ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. riguarda sia le prove da acquisire sia le fonti già acquisite, non esaurindosi la tutela della genuinità al momento dell’acquisizione (Sez. II n. 3135 del 2023; Sez. Un. n. 19 del 1994). Il quarto motivo, sui criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura, è generico, non confrontandosi con i molteplici elementi che hanno reso recessiva la misura gradata. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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