Limiti del riesame per il non proprietario del mezzo sequestrato (Cass. pen. Sez. 3 n. 12414 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Laddove il ricorrente non sia proprietario del mezzo sequestrato e nulla deduca né alleghi al riguardo, il ricorso per cassazione è inammissibile. Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito esclusivamente per violazione di legge, dovendosi intendere, quanto alla motivazione, i soli casi di motivazione assente o apparente, non sindacabile quando il giudice di merito abbia offerto un adeguato percorso argomentativo basato su concreti elementi di indagine.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in relazione al reato di cui all’art. 256, d. lgs. n. 152/2006, riguardante il trasporto illecito di rifiuti. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la motivazione insufficiente quanto alla prova offerta dalla difesa circa la natura e la destinazione dei beni presenti sul mezzo sequestrato, e la violazione di legge con riguardo al carattere non occasionale della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che il ricorrente non è proprietario del mezzo in sequestro, che appartiene a un soggetto estraneo al procedimento, e di questo non potrebbe comunque ottenere la restituzione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, la Corte afferma che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Il ricorrente nulla ha dedotto né allegato al riguardo, così che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Esaminando comunque il merito, la Corte richiama l’art. 325 cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla violazione di legge, includendo i soli casi di motivazione assente o meramente apparente. Il provvedimento impugnato non presenta una tale radicale carenza, contenendo un adeguato percorso argomentativo basato su concreti elementi di indagine, non censurabile nei rigorosi limiti della norma citata.
In particolare, la tesi difensiva secondo cui il materiale presente sul camion sarebbe servito da arredo per un immobile destinato alla madre dell’indagato è stata superata dal Tribunale in ragione della natura varia del materiale stesso, composto da rifiuti lignei e plastici, rifiuti urbani indifferenziati e un televisore. La qualificazione dei materiali come rifiuti costituisce una valutazione in fatto propria del giudice del merito, non sindacabile in cassazione.
Quanto alla seconda censura, relativa al carattere non occasionale dell’attività illecita, la Corte rileva che l’ordinanza ha valorizzato la circostanza che il veicolo è di proprietà di un familiare convivente del ricorrente, il quale svolge attività di impresa nel settore del trasporto di materiale di risulta. Tale argomento di puro merito, non apparente, non è valutabile in sede di legittimità. La Corte osserva infine che la pagina Facebook richiamata dal ricorrente è rimasta estranea al tenore dell’ordinanza impugnata, sicché nessuna considerazione deve essere svolta al riguardo. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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