Autosufficienza del ricorso e contratto trascritto solo parzialmente (Cass. pen. Sez. I n. 34314 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, il motivo che deduca il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione richiamando atti specificamente indicati senza la loro integrale trascrizione o allegazione. La condizione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. può essere soddisfatta con l’integrale riproduzione dell’atto, l’allegazione in copia o l’individuazione precisa nel fascicolo di merito, purché non si costringa la Corte a una lettura totale degli atti. Non è ammissibile il motivo che, indicando l’atto, ne riporti solo parzialmente il contenuto, interpolando le frasi con puntini sospensivi, così da non consentire la valutazione della doglianza rispetto alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 679 cod. pen., per avere omesso di denunciare all’autorità competente la detenzione di materie infiammabili.
Con sentenza del 6 giugno 2025 la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza e qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione. Il ricorrente ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, oltre all’omessa valutazione di una prova fondamentale, eccependo l’erronea attribuzione della qualifica di gestore dell’impianto di distribuzione stradale di carburanti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. In via preliminare la Corte ricorda che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contengano l’integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 3937 del 12.01.2021, Centofanti, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11.04.2017, Schioppo, Rv. 270071).
La condizione prevista dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. può essere soddisfatta nei modi più diversi: integrale riproduzione dell’atto nel ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa nel fascicolo processuale di merito. Tali modi, tuttavia, non devono costringere la Corte a una lettura totale degli atti, altrimenti si configura l’inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02.07.2014, Sisti, Rv. 260994).
Nel caso concreto il ricorrente, nel dedurre l’omessa valutazione del contratto stipulato con la società locatrice dell’impianto, ha posto a disposizione del Collegio il contenuto dell’atto negoziale in modo frammentario e incompleto. Il ricorso ha riportato solo parzialmente le condizioni contrattuali, indicando i passaggi in modo avulso dal contesto e interpolando le frasi con puntini sospensivi. Il ricorrente è venuto meno all’onere di precisione, completezza e specificità in cui si sostanzia il principio di autosufficienza, non potendo sopperirvi la possibilità astratta per il Collegio di leggere il contratto, non essendo consentito al giudice di legittimità l’accesso agli atti del fascicolo (Sez. 2, n. 37383 del 21.06.2016, Federici, Rv. 267948).
Nel merito la sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma adeguata, ha dato conto della sussistenza del ruolo di gestore dell’impianto e ha correttamente applicato i principi elaborati in relazione all’art. 679 cod. pen. La contravvenzione è posta a tutela dell’interesse dell’autorità di pubblica sicurezza a essere informata della detenzione di sostanze pericolose per la loro quantità e qualità. Essa si distingue dalla fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen., diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli della fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente (Sez. 1, n. 11176 del 13.02.2015, Cavallaro, Rv. 262829). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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