Concorso morale nell’estorsione, metodo mafioso e partecipazione all’associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 34313 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente morale risponde dei reati fine anche quando le minacce siano materialmente proferite da altri, purché sia accertato il suo contributo nella fase ideativa e preparatoria e la conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. può essere riconosciuta anche a chi non partecipi al reato associativo, se il fatto è commesso avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare l’associazione. La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è reato a forma libera: la durata circoscritta della condotta non esclude l’affectio societatis, se il contributo è funzionale al programma associativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per motivi processuali disposto con sentenza della Corte del 3 aprile 2025, ha confermato la misura cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari, applicata per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, 629 e 513-bis cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I gravi indizi relativi al reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. erano stati esclusi.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione sul concorso morale nell’estorsione e nell’illecita concorrenza, sull’aggravante mafiosa, sulla sussistenza del reato associativo in materia di stupefacenti e sulle esigenze cautelari. Con motivi nuovi insiste sul mancato esame delle dichiarazioni della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo infondato. Sul primo motivo osserva che il Tribunale ha puntualmente ricostruito la vicenda estorsiva dalle intercettazioni, dalle quali emerge il coinvolgimento del ricorrente, che aveva contattato la venditrice preannunciandole un incontro e aveva gestito il confronto diretto con la stessa per imporle di far ritirare un concorrente acquirente dall’affare.

Non rileva che le minacce siano state proferite dal padre del ricorrente, nè che le stesse fossero rivolte, nella fase iniziale, ai proprietari dell’immobile e non al concorrente acquirente. Il Tribunale ha indicato le ragioni del concorso morale, incentrate sul contributo ideativo e preparatorio e sulla conoscenza della condotta altrui, escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ma confermando quella del metodo mafioso, attestata dalla fama criminale del padre e dalle modalità del fatto.

Sui motivi relativi ai reati in materia di stupefacenti, la Corte li ritiene infondati “ai limiti della manifesta evidenza”. Il Tribunale ha illustrato il compendio indiziario — geolocalizzazioni, immagini di videosorveglianza, sequestri di piantagioni e intercettazioni — da cui emerge un’organizzazione dedita allo spaccio e alla coltivazione, con il contributo di un appartenente alle forze dell’ordine e l’uso di ditte individuali intestate a prestanome.

Quanto alla partecipazione del ricorrente, l’ordinanza ha evidenziato il suo attivismo nel narcotraffico, la cura della consegna di droga e provini e la riscossione dei crediti del padre, crediti che il ricorrente riconduce genericamente ad attività lecite ma indimostrate. La Corte richiama il principio secondo cui il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è a forma libera (Sez. 3 n. 35975 del 2021) e la durata circoscritta della condotta non contrasta con l’affectio societatis (Sez. 6 n. 42937 del 2021).

Infine, sull’aggravante agevolativa e sulle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che non spetta alla Cassazione riesaminare gli apprezzamenti del giudice di merito (Sez. 2 n. 9212 del 2017; Sez. 2 n. 18713 del 2023), essendo il sindacato circoscritto alla congruità della motivazione, nella specie immune da vizi. Ne consegue il rigetto e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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