Termine per il riesame del sequestro decorre dalla conoscenza dell’interessato (Cass. pen. Sez. VI n. 34308 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il termine per la presentazione della richiesta di riesame ha decorrenza unitaria e decorre dalla data di esecuzione del provvedimento oppure dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. L’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. individua un unico termine iniziale, riferito all’esecuzione o alla conoscenza in capo all’interessato, e non alla notificazione dell’avviso di deposito al difensore, che non vi ha diritto. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa né del principio di uguaglianza, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore differenziare i regimi di impugnazione in ragione della tipologia di cautela. Analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 cod. proc. pen. è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 15 maggio 2025, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso un’ordinanza di convalida di sequestro preventivo. Il Tribunale riteneva tardiva l’impugnazione, in quanto presentata oltre il termine di dieci giorni decorrente dal momento in cui l’interessato aveva avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 324 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono al difensore dell’indagato di proporre riesame entro un termine decorrente dal momento in cui egli ne è stato informato, anziché da quello della conoscenza in capo all’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 27777 dell’11 luglio 2006, secondo cui il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato a impugnare il provvedimento di sequestro, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Ai fini della decorrenza del termine per la richiesta di riesame, unico per difensore e indagato, rileva dunque il momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, non il dato formale della notificazione dell’avviso.
Il Collegio sottolinea che l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. disciplina autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine, individuando un unico termine iniziale. La norma appare esaustiva e impedisce all’interprete di diversificare i termini per ciascuno dei soggetti legittimati a impugnare.
Quanto alla prospettata violazione dell’effettività della difesa, la Corte osserva che le Sezioni Unite si erano già pronunciate incidentalmente sulla compatibilità costituzionale del sistema, escludendo la lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. La natura reale della cautela e il fatto che il provvedimento non incida sulla tempestività delle facoltà difensive giustificano la contrazione dei termini e l’individuazione di un termine unitario.
Il ricorrente aveva invocato, quale tertium comparationis, la soluzione raggiunta in materia di giudizio abbreviato, dove la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2002, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede un termine unitario decorrente dalla notifica del decreto di giudizio immediato. La Corte ritiene la prospettazione non condivisibile: la fase cautelare presenta cadenze ravvicinate che impongono la concentrazione dei termini, mentre in sede di giudizio, e tanto più nella scelta tra rito ordinario e abbreviato, è innegabile l’esigenza di riconoscere un adeguato spatium deliberandi.
La differenza è confermata dal fatto che, nel giudizio immediato, l’art. 456 cod. proc. pen. prevede espressamente la notifica al difensore, il che fonda la possibilità di differenziare i termini. Diversa è invece la previsione dell’art. 324 cod. proc. pen., che concentra il termine riferendolo al più tardi al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro. Si tratta di una consapevole scelta del legislatore, finalizzata alla celerità del sub-procedimento cautelare e insuscettibile di sindacato costituzionale in assenza di una insanabile lesione del diritto di difesa.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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