Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e nessuna condanna alle spese (Cass. pen. Sez. V n. 30391 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, quando derivi da causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione, determinato da una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbe la finalità dell’impugnazione e non configura un’ipotesi di soccombenza. Ne consegue che, in tali casi, non trovano applicazione le conseguenze sfavorevoli previste dall’art. 616 cod. proc. pen. a carico del ricorrente.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame di Caltanissetta, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagata la custodia in carcere per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione a un arsenale di armi.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio della motivazione e, in via ulteriore, la prescrizione del reato per effetto della collocazione temporale della condotta acquisitiva. Nella pendenza del giudizio di legittimità è intervenuta la revoca della misura cautelare, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la ricorrente ha validamente formalizzato l’atto abdicativo, con dichiarazione sottoscritta dal difensore, per sopravvenuta perdita di interesse in seguito alla revoca della misura cautelare. Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12603 del 2015.
Il Collegio si è poi soffermato sulle conseguenze della declaratoria. Ha preso atto di un orientamento contrario, espresso da Sez. V n. 39521 del 2018 e Sez. V n. 23636 del 2018, ma ha ritenuto di aderire all’indirizzo difforme e maggioritario secondo cui l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta né la condanna alle spese processuali né il versamento in favore della Cassa delle ammende.
La ragione risiede nella nozione stessa di carenza sopravvenuta, che le Sezioni Unite n. 6624 del 2011 individuano nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto, che assorbe la finalità perseguita o la rende priva di rilevanza per il superamento del punto controverso. Richiamando Sez. III n. 29593 del 2021, Sez. I n. 11302 del 2017, Sez. VI n. 19209 del 2013 e altri precedenti, la Corte ha ribadito che il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura una soccombenza del ricorrente.
La Corte ha quindi concluso che, in casi siffatti, l’inammissibilità non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dichiarando il ricorso inammissibile per la sola sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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